L' ordinanza
31 October, 2006
Prot. N. 17872 del 31 ottobre 2006 Ordinanza n° 4535
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E VERDE
Settore Ecoprogetti
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuiva alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.
Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.
Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che:
a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria;
b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.
Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:
a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.
Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.
Vista la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria che, nello stralcio di piano per la mobilità stabilisce, tra l’altro, limitazioni alla circolazione di veicoli per il trasporto privato e di veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all’EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all’EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e, in fase di prima applicazione, si richiede di prevedere, con ordinanze sindacali che ne garantiscono l’applicabilità e la sanzionabilità in caso di inosservanza, nei territori appartenenti all’agglomerato di Torino limitazioni di almeno 5 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e 3 ore per i veicoli utilizzati per il trasporto merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, per almeno cinque giorni feriali dal lunedì al venerdì ,entro il 15 gennaio 2007 e con durata permanente .
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 (mecc. 2004 11479/110) poi modificata con deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2006 (mecc. 2006 08010/110) e l’ordinanza 5247/04 del 23/12/2004, con le quali si introducevano fin dal gennaio 2005 limitazioni alla circolazione per lo stesso tipo di veicoli in ZTL Ambientale con una diversa articolazione di orari.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata dall’Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Considerata la necessità di armonizzare gli orari dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Torino a partire dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.
1) LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PER I VEICOLI A BENZINA CON OMOLOGAZIONI PRECEDENTI ALL’EURO 1, PER I VEICOLI DIESEL CON OMOLOGAZIONI PRECEDENTI ALL’EURO 2, PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE TEMPI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA EURO 1 IMMATRICOLATI DA PIU’ DI DIECI ANNI.
A) VEICOLI TRASPORTO PERSONE.
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
B) VEICOLI TRASPORTO MERCI.
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano anche alle vie e corsie riservate istituite con Ordinanza del 12/02/04 n.523.
Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
strada Aeroporto;
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
piazza Bengasi;
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
strada Cuorgnè;
strada del Drosso;
sottopasso del Lingotto;
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
corso Dogliotti;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita ;
piazzale Regina Margherita ;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
sottopasso Spezia;
via Stampini;
lungo stura Lazio;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale.
ZTL CENTRALE E ZTL AMBIENTALE
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano anche ai residenti e ai titolari di permessi sosta in ZTL centrale e ambientale. Esse si applicano inoltre ai titolari di permessi ZTL centrale non ancora abbinati a veicoli ecologici.
POSSONO PERTANTO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:
a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana.
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
g) autocaravan, macchine operatrici, mezzi d’opera, di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2;
ULTERIORI ESENZIONI
- in deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
d) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI;
e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose e civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino,
Il Sindaco
Sergio Chiamparino