Anti-smog, ecco l’ordinanza del sindaco
da La Stampa del 01.11.2006
02 November, 2006
Tempi duri per chi circola con un veicolo a benzina di categoria «Euro0» oppure con un diesel «Euro0» ed «Euro1». L’ordinanza comunale firmata ieri dal sindaco Chiamparino per dare una risposta concreta all’emergenza-smog, in vigore da lunedì 6 novembre, condanna di fatto alla rottamazione un esercito di vetture bloccate per strada o in garage parecchie ore al giorno.
La svolta interessa tanto i mezzi ad uso commerciale - divieto dalle ore 9 alle 13 in tutta la città (lunedì-venerdì) - quanto quelli per il trasporto privato. Negli stessi giorni questi ultimi saranno «off-limits» dalle 7,30 alle 19 nella cosidetta «Ztl Ambientale (l’area delimitata dai corsi San Maurizio, Cairoli, Vittorio Emanuele II, Inghilterra) e dalle 13 alle 19 sul resto del territorio urbano. Questa volta le deroghe sono ridotte al minimo. Chi viola l’ordinanza comunale rischia un verbale da 71 euro ad opera dei vigili urbani. In prospettiva, l’amministrazione non esclude il ricorso a bollini di vario colore per identificare le vetture che hanno più o meno titolo a circolare, facilitando la vita alla Polizia municipale incaricata dei controlli. Si vedrà.
Torino ma non solo. La linea adottata da Palazzo civico è condivisa dai Comuni della cintura, che grazie alla mediazione della Provincia sono riusciti a mettersi d’accordo evitando i pasticci delle passate edizioni: Alpignano, Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli Settimo, Venaria, Vinovo e Volpiano, oltre a Ivrea e Pinerolo. Al momento le uniche riserve sono arrivate da Chivasso e San Mauro.
Palazzo civico sta studiando una campagna di comunicazione per aiutare i cittadini a non perdere la bussola. Anche così, non mancheranno le proteste.
Ecco il testo dell’ordinanza con cui dovremo fare i conti da lunedì prossimo.
Il sindaco ordina che sul territorio della Città di Torino a partire dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì sono adottate le seguenti limitazioni al traffico veicolare.
1) Limitazione della circolazione dinamica per i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1, per i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, per ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da piu' di dieci anni.
A) Veicoli per il trasporto
delle persone
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
B) Veicoli per il trasporto
delle merci
Dal 6 novembre 2006 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano anche alle vie e corsie riservate istituite con Ordinanza del 12/02/04 n.523.
Il territorio interessato
all’ordinanza
- Dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
strada Aeroporto;
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
piazza Bengasi;
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine);
strada Cuorgnè;
strada del Drosso;
sottopasso del Lingotto;
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
corso Dogliotti;
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
corso Francia (tratto corso Marche / confine );
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano);
corso Marche;
corso Maroncelli;
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine);
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
viale Puglia;
piazza Rebaudengo;
ponte Regina Margherita ;
piazzale Regina Margherita ;
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita);
corso Romania;
corso Sacco e Vanzetti;
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto);
corso Settembrini;
sottopasso Spezia;
via Stampini;
lungo stura Lazio;
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
corso Traiano;
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
corso Unità d'Italia;
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale.
Ztl centrale e
Ztl ambientale
Le limitazioni per i veicoli e negli orari della presente ordinanza si applicano anche ai residenti e ai titolari di permessi sosta in ZTL centrale e ambientale. Esse si applicano inoltre ai titolari di permessi ZTL centrale non ancora abbinati a veicoli ecologici.
Possono circolare
i seguenti veicoli:
a) Veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana.
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
g) autocaravan, macchine operatrici, mezzi d'opera, di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2;
Ulteriori esenzioni
In deroga alle limitazioni possono inoltre circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
a)veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
b)veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c)veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
d)veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI;
e)veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose e civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.