Polietilene: Conai la spunta su Polieco
La nuova sentenza del Tribunale di Roma a favore del consorzio: gli imballi in polietilene rientreranno nella filiera Conai
12 December, 2007
Pubblicata la sentenza n° 16818/07 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio non solo gli SHOPPERS, ma anche i SACCHI A VALVOLA, i SACCHI A BOCCA APERTA, il FILM TUBOLARE E PIANO, i CAPPUCCI COPRI PALLETS, il FILM IN FOGLI e il FILM ESTENSIBILE, i BINS, le CASSE e i CONTENITORI, le CISTERNE, i TELI, ecc….
La normativa italiana, oltre a delineare un sistema specifico per la gestione degli imballaggi, ha dettato una disciplina particolare per altre categorie di rifiuti destinate ad avere un particolare impatto sull’ambiente e fra queste i beni in polietilene. Nessuna sovrapposizione di competenze tra i vari sistemi è però configurabile, posto che il legislatore ha distinto il rispettivo ambito di intervento.
La competenza del sistema CONAI è da ricondurre alla nozione di imballaggio: il chiaro riferimento alle materie prime ed ai prodotti finiti contenuto nella definizione normativa di imballaggio e gli altrettanto chiari significati attribuiti dal legislatore ai termini produttore, utilizzatore e consumatore, rendono evidente che è imballaggio non solo l’articolo che accompagna un prodotto finito nel trasferimento dal produttore al consumatore finale, ma anche tutti gli articoli destinati appunto a contenere, proteggere, consentire la manipolazione, la consegna e la presentazione di tutte merci nel passaggio tra produttori ed utilizzatori secondo le rispettive definizioni di legge.
In questi anni tuttavia il POLIECO, il Consorzio dei beni in polietilene, ha più volte affermato che determinati beni in polietilene non sarebbero imballaggi, con l’intento di acquisire tali prodotti al regime di contribuzione POLIECO e sottrarli alla contribuzione del sistema CONAI. A nulla peraltro valendo anche il parere rilasciato il 13 giugno 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, favorevole al CONAI che aveva per l’appunto ripreso, commentato e confermato l’interpretazione data dal CONAI sulla nozione di imballaggio.
Le iniziative messe in atto da POLIECO, creando una situazione di grave incertezza nel settore dei prodotti in polietilene, hanno indotto CONAI e CO.RE.PLA. a citare in giudizio detto Consorzio per il riconoscimento dei propri diritti anche con provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana.
Dopo quattro anni di attesa, anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16818/07 ha accolto le argomentazioni del Conai.In particolare, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 aprile 2004 e la specifica inclusione dei “sacchetti o borse di carta o di plastica” tra gli imballaggi ad opera della stessa Direttiva 2004/12, il Tribunale di Roma ha confermato che gli shoppers sono imballaggi, tenuto conto della loro funzione intrinseca di beni destinati a contenere e a proteggere merci e ad essere usati normalmente per facilitarne l’asporto.
Il giudice civile ha inoltre chiarito che i tre requisiti funzionali dell’imballaggio - trasporto, protezione e presentazione - indicati dal legislatore comunitario e nazionale, non devono essere intesi in senso cumulativo e quindi esistere contemporaneamente.
Per quanto indicato dal Tribunale, la qualificazione di un bene come “imballaggio” va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, fondato sulla natura dei beni prodotti; a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto. In tal senso, la funzione del bene va verificata ex ante, al momento della sua produzione, e non con un giudizio ex post.
Peraltro, la tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo non è condivisa in quanto il dato legislativo, come rilevato in precedenza dallo stesso Tribunale di Roma con la sentenza n. 10050/06, non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci “dal produttore al consumatore” bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci “dal produttore all’utilizzatore”.
Dalla lettura delle definizioni legislative si evince chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse: un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore rientra comunque nella definizione di imballaggio prevista dalla legge.
Inoltre, la mera presenza di indicazioni stampate sul prodotto destinato a contenere una merce, anche se si tratta di dati essenziali all’utilizzo e/o alla commercializzazione di tale merce, non può certo ritenersi sufficiente per affermare che tale prodotto, formando un unicum con la merce che contiene, non costituisce imballaggio.
Va sottolineato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007 costituisce un precedente giurisprudenziale di particolare rilievo in quanto – a differenza di tutte le altre sentenze in materia, che riguardano fattispecie relative a singoli produttori di imballaggi e caratterizzate da specifiche circostanze di fatto e di diritto (n. 13108/07; n. 10050/06; n. 32288/04) - contiene un’interpretazione della disciplina normativa di portata generale, come tale astrattamente riferibile a ogni produttore di imballaggi. <font size="1"><b><i>- S.C.</i></b></font>