La regione aggiorna la legge contro l'inquinamento atmosferico
Ecco una delle parti più innovative contenute nella nuova delibera regionale
02 March, 2003
[b]1.[/b] In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti, occorre identificare percentuali significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10%, nelle quali devono essere attuate limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico per l’intero anno e per un numero significativo di ore (almeno tre ore/giorno), fatto ovviamente salvo l’accesso ai residenti, ai veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili e ai veicoli elettrici, ibridi, a metano catalizzati, a GPL catalizzati. (ndr. secondo un nostro calcolo approssimativo Torino ha oltre quasi 1500 km di strade dei quali poco meno di 20 pedonalizzati o con regime di ZTL) [b]2.[/b] A tal fine la Provincia, di concerto con i Comuni interessati definisce le aree in cui le limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico possono essere oggetto di immediata attuazione, sia per l’esperienza pregressa sia per la possibilità immediata di realizzazione, e redige un primo Piano di azione, in cui sono stabiliti i provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste. Entro i successivi 6 mesi, comunque, ogni Comune deve individuare in via definitiva le aree di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico e sottoporle all’attenzione della Provincia, che integrerà il Piano di Azione, stabilendo gli eventuali ulteriori provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste. [b]3.[/b] Al fine di consentire all’utenza la conoscenza preventiva delle ulteriori limitazioni e agli enti preposti l’avvio o la realizzazione degli interventi strutturali di cui al Piano ex art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999, si ritiene indispensabile che venga previsto ed opportunamente pubblicizzato che a partire dal 1.9.2003, nelle zone come sopra definite, al divieto di circolazione di cui al punto 2 sarà aggiunto il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I. [a="http://www.ecodallecitta.it/old/mar2003/torino/smogto/dgrsmog/testo.htm"]Il testo della Delibera della Giunta Regionale[/a]