Emilia Romagna, la Regione individua le aree idonee al fotovoltaico
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato una delibera in cui fissa vincoli e condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici sia a terra che sui tetti. Completamente off limits le zone di particolare pregio ambientale, paesaggistico e architettonico, mentre il resto del territorio è sottoposto a limitazioni diverse a seconda delle caratteristiche dell'area. Nessun limite nelle zone industriali e per gli impianti già autorizzati
07 December, 2010
L’Emilia Romagna ha individuato le aree idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici. L'assemblea legislativa regionale ha infatti approvato una delibera che stabilisce, in attuazione delle linee guida nazionali del 10 settembre 2010, i criteri per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili nel territorio e la loro integrazione col paesaggio. Dal provvedimento sono esclusi gli impianti già autorizzati, quelli oggetto di finanziamento pubblico e quelli per i quali è già stata presentata tutta la documentazione. La delibera rappresenta il primo tassello delle Linee guida regionali, che completeranno il quadro normativo regionale sulle rinnovabili nei prossimi mesi. A breve, infatti, l'Assemblea varerà dei provvedimenti analoghi anche per gli impianti eolici e a biomassa, oltre che per il biogas e l'idroelettrico
La nuova delibera vieta, in particolare, di realizzare impianti fotovoltaici, siano essi a terra o sugli edifici, in aree di particolare tutela paesaggistica o ambientale: zone di tutela della costa e dell’arenile; invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; crinali e dossi di pianura tutelati dai Ptcp (Piani territoriali di coordinamento provinciale); calanchi; complessi archeologici e immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Tra le aree non idonee, infine, rientrano anche quelle boschive che sono state colpite da incendi negli ultimi 10 anni (individuate in base alla legge quadro sugli incendi boschivi).
In altre porzioni di territorio, invece, sarà possibile installare pannelli a terra, purché siano rispettate particolari condizioni. Si tratta, in particolare, di zone di tutela ambientale di laghi, bacini e corsi d'acqua, in cui l'impianto può essere realizzato da un'impresa agricola e con una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kilowatt; crinali al di sopra dei 1200 metri, nelle quali gli impianti possono essere installati solo se destinati all'autoconsumo; zone agricole, in cui l'impianto non può occupare più del 10% della superficie disponibile e non può superare la potenza nominale massima alla quale è riconoscibile la natura di reddito agrario, secondo una circolare del Ministero delle finanze (200 kw più 10 kw di potenza installata eccedente per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 megawatt); aree agricole destinate a coltivazioni certificate e di qualità; aree C dei parchi e riserve e aree incluse nella Rete Natura 2000, purché l'impianto non superi il 10% della superficie disponibile e i 200 kw di potenza; aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi, a condizione che il richiedente non occupi con l'impianto più del 10% della superficie agricola disponibile; aree agricole prive di vincoli, purché i pannelli occupino una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali.
Più semplice la situazione dei pannelli fotovoltaici da collocare sulle coperture degli edifici, per i quali, ferma restando l'esclusione dalle aree “inibite” di cui sopra, non previsti limiti particolari. Laddove non sia possibile la collocazione sui tetti, è anche possibile realizzare l'impianto usando moduli al suolo, purché la centrale sia destinata soltanto all’autoconsumo e comunque abbia una potenza non superiore a 20 kilowatt. Sono invece considerate zone idonee all’installazione: le colonie marine, gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (se l’impianto è collocato esclusivamente sugli edifici esistenti), le serre in zone agricole, le aree a servizio di impianti di risalita, se l’energia elettrica prodotta è da questi utilizzata. La delibera stabilisce infine che i pannelli possono essere installati anche in aree di cava e discariche dismesse, purché non interferiscano con la destinazione d'uso assegnata alla stessa cava. Anche in altre aree “marginali”ma già interessate da attività umane di significativa trasformazione come i siti industriali, possono essere installati pannelli senza limiti di dimensione né di potenza.
L’assessore regionale all’Ambiente, Sabrina Freda, non nasconde la sua soddisfazione: «Si tratta di un buon provvedimento, frutto di un ampio e positivo confronto con le diverse realtà interessate. In un’ottica di sostenibilità ambientale, si è voluto conciliare la produzione dell’energia da fonti rinnovabili con la contemporanea tutela del territorio, del paesaggio, dell’agricoltura e dell’ambiente naturale, favorendo la diffusione di piccoli impianti e contenendo il consumo di suolo». Un giudizio condiviso dal collega Tiberio Rabboni, responsabile dell'Agricoltura: «Il fotovoltaico a terra con le nuove regole introdotte oggi dalla Regione diventa una opportunità per le imprese agricole, che potranno così integrare il proprio reddito aziendale. Gli agricoltori potranno intervenire anche nella aree di produzione Dop, Igp, biologico, Doc e Igt rispettando i limiti previsti da questa delibera».