Acquedotto "pubblico" pugliese: il “no” della Consulta alla legge regionale| la sentenza e la legge regionale
Secondo la sentenza della Corte costituzionale solo lo Stato può legiferare sulla natura pubblica dell’Acquedotto Pugliese, così come è avvenuto nel 1999 con la trasformazione da società pubblica a società per azioni. Inoltre è illegittimo l’affidamento diretto della gestione. Per la Consulta necessario indire una gara per garantire la partecipazione ai privati
23 March, 2012
Una sentenza beffarda per la Puglia è arrivata alla vigilia della Giornata Mondiale sull’Acqua del 22 marzo, istituita dalle Nazioni Unite. La sentenza della Corte costituzionale del 21 marzo 2012, infatti, ha decretato illegittimi costituzionalmente tre articoli della legge regionale 20 giugno 2011, n. 11 la quale regola la gestione del servizio idrico integrato e costituisce l’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”.
Oggetto delle questioni di legittimità impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 83 del 2011, proprio l’ossatura della legge: l’art. 2 (1°comma) che stabilisce il principio e il criterio per la gestione delle risorse idriche che affidava a un’azienda pubblica regionale il servizio idrico integrato e realizzava la parte prevalente della propria attività con l’ente pubblico che la controllava, e l’art. 5. che costituiva l’azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese (AQP)” e il relativo art. 9 che regolava il transito del personale in servizio nell’organico dalla società per azioni alla società pubblica senza concorso pubblico.
La disposizione impugnata – recita la sentenza - "prevede l’affidamento diretto della gestione del Sistema Idrico Integrato all’AQP” e, pertanto non consente a chiunque fosse interessato di partecipare ad una gara. E'chiaro il riferimento della Corte ai privati. L'Acquedotto Pugliese dovrà redigere un bando di gara e a affidare la propria gestione al vincitore della stessa. Per ora, così ha rassicurato Fabiano Amati, l'assessore regionale alle Opere Pubbliche, la gestione rimarrà pubblica fino al 2018.
L’altro principio impugnato è relativo alla natura dell’azienda. Solo lo Stato (e non dunque la Regione con le sue leggi) può decretare la natura di ente (pubblico o privato che sia), perdipiù se questa è stata fissata a suo tempo dallo Stato stesso. Infatti, ha confermato la sentenza, così è avvenuto nel 1999 con il passaggio del preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese» da società pubblica a società per azioni, “mediante trasformazione con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141”.
Sito Cortecostituzionale.it - la sentenza n.62 del 2012