Limitazioni anti smog, in Lombardia si ricomincia: fermi gli Euro 0,1,2 diesel ed Euro 0 benzina
Lunedì 15 ottobre in Lombardia sono scattati i provvedimenti anti smog permanenti (15 ottobre - 15 aprile). Come di consueto, il blocco interessa i veicoli più inquinanti fino agli Euro 2 diesel inclusi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Esclusa dalla Regione la possibilità di un blocco permanente degli Euro 3
17 October, 2012
Nelle scorse settimane si era parlato di una revisione delle limitazioni anti smog permanenti in Regione Lombardia. Era balenata perfino l'ipotesi di un'estensione dei provvedimenti agli Euro 3, che sarebbero stati bloccati come gli altri veicoli inquinanti, dal lunedì al venerdì per dodici ore consecutive (7.30-19.30).
Tutto sfumato, un po' per mancanza di volontà politica, e un po' perché evidentemente al momento non può essere lo smog la priorità al Pirellone... E quindi lunedì 15 ottobre sono scattati come di consueto i vecchi provvedimenti: blocco dei veicoli più inquinanti - dagli Euro 0 fino agli Euro 2 diesel - nelle modalità di cui sopra. Per ora l'unica estensione a cui mira l'Assessore all'Ambiente Raimondi riguarda il numero dei comuni coinvolti, dai 209 attuali a 361. Ma si attende ancora l'ok delle province coinvolte.
I provvedimenti entrati in vigore il 15 ottobre
I veicoli interessati
Non possono circolare gli autoveicoli Euro 0 benzina ( non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive); Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
I veicoli esclusi dalle limitazioni
Possono circolare: i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; i veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3, sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione; i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici; i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare; i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: A) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; B) veicoli di pronto soccorso sanitario; C) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; D) autovetture targate CD e CC.
Le deroghe
Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli: appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; con a bordo almeno tre persone; delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.