Direttiva efficienza energetica, ANCE chiede di stabilizzare l'ecobonus
L'Ance ha presentato alla Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati e Industria del Senato le proprie valutazioni e richieste sull'attuazione della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica. Ecco il documento di sintesi
13 May, 2014
Lo scorso 8 maggio l'Ance ha presentato alla Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati e Industria del Senato le proprie valutazioni e richieste sull'attuazione della Direttiva 2012/27/UE. Di seguito vi proponiamo il documento di sintesi.
Premessa
Dell’importanza dell’aspetto energetico le istituzioni europee e nazionali hanno sempre avuto chiara evidenza, fissando obiettivi vincolanti, e determinando le politiche per il raggiungimento dei medesimi obiettivi.
In tema di efficienza energetica, il principale obiettivo stabilito in sede europea è stato fissato nel 2008 dal “Pacchetto Clima-Energia” e consiste in un aumento del 20% dell’efficienza energetica da conseguire entro il 2020. Tale obiettivo europeo è stato recepito dai singoli Paesi membri.
La Strategia Energetica Nazionale del 2012 prevede di superare l’obiettivo europeo di contenimento del 20% dei consumi, con una previsione di risparmi fino al 24% al 2020.
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il cui schema di decreto di attuazione è l’oggetto della presente audizione, prevede misure aventi la finalità di favorire il conseguimento degli obiettivi europei.
La Direttiva 2012/27/UE
Tra le misure contenute nella Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, alcune sono specifiche per il settore delle costruzioni.
In materia di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la Direttiva riconosce come necessario aumentare il tasso delle riqualificazioni energetiche degli immobili. Per questo ciascuno Stato è tenuto a definire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.
Inoltre, la Direttiva prevede che ciascuno Stato membro garantisca la ristrutturazione annuale del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici del proprio governo centrale, per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti nel recepimento della Direttiva 2010/31/UE.
Significativa è anche la previsione che gli Stati membri debbano valutare ed adottare adeguate misure per eliminare gli ostacoli alla riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione dei vantaggi tra i differenti soggetti interessati, ad esempio nei condominii e nei casi di immobili in affitto.
Per quanto riguarda il tema della “bancabilità” degli interventi, la Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano nuovi strumenti finanziari, o favoriscano il ricorso a quelli esistenti, per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica in vari settori, tra i quali gli edifici pubblici e gli alloggi sociali. Gli Stati membri, a tal fine, hanno facoltà di istituire un Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Lo schema di decreto di attuazione della Direttiva
Lo schema di decreto di attuazione della Direttiva contiene diversi aspetti positivi che, però, rischiano di essere inficiati da un lato dalla limitatezza dei fondi previsti, dall’altro dall’elevato numero di provvedimenti attuativi che dovranno essere emanati nell’arco dei prossimi mesi. La mancanza di tempestività nell’emanazione di tali provvedimenti vanificherebbe tutte le utilità del provvedimento in esame.
Nello schema di decreto si fa inoltre riferimento a un numero eccessivo di soggetti chiamati alla stesura dei vari provvedimenti/documenti; numero che sarebbe opportuno ridurre, anche in funzione della necessità di semplificare/snellire il processo di formazione degli atti.
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, è previsto che dal 2014 al 2020 gli edifici di proprietà ed occupati dalla Pubblica Amministrazione centrale siano sottoposti a riqualificazione energetica, nella misura minima del 3% all’anno della superficie coperta utile climatizzata. Tuttavia, come emerge dai documenti di accompagnamento allo schema di decreto, le risorse stanziate per tale programma sono troppo limitate e dovrebbero essere integrate, ad esempio con quelle derivanti dai nuovi fondi comunitari.
Anche gli altri edifici pubblici, nonché gli edifici privati, sono interessati dal decreto, in quanto è previsto un piano di medio-lungo termine per la riqualificazione degli edifici, residenziali e commerciali.
Al fine di realizzare tali interventi, lo schema di decreto prevede un Fondo nazionale per l’efficienza energetica, nella forma di un fondo rotativo, per il quale sono stati previsti appositi stanziamenti ripartiti nel periodo 2014-2020. E’ indispensabile che le regole per l’utilizzo del fondo siano stabilite nel più breve tempo possibile. E’ anche opportuno che nel Fondo confluiscano ulteriori risorse, ad esempio quelle del Fondo Kyoto il cui ultimo ciclo di finanziamenti ha avuto luogo nel 2013.
Risulta invece inattuata la previsione della Direttiva 2012/27/UE, secondo cui gli Stati membri devono adottare adeguate misure per eliminare gli ostacoli alla riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente per quanto riguarda situazioni “critiche” come quelle degli immobili in affitto o dei condominii. Per questo, occorre prevedere specifiche misure,come quelle dei cosiddetti “Green Deal” introdotti nel Regno Unito. Attraverso tali accordi “verdi”, sottoscritti tra il proprietario dell’immobile e soggetti che finanziano e realizzano l’intervento, l’investimento è rimborsato e remunerato nel tempo attraverso le bollette di chi realmente utilizza l’immobile.
Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico in edilizia sono poi le detrazioni fiscali oggi in vigore.
La detrazione fiscale del 55%/65% ha infatti rappresentato un grande stimolo agli investimenti in efficienza energetica nel settore immobiliare, sebbene il mercato si sia orientato maggiormente verso tipologie di intervento caratterizzate da un rapporto costi/benefici non ottimale privilegiando interventi quali le sostituzioni degli infissi (cui sono mediamente associati valori di risparmio energetico modesti) rispetto, ad esempio, agli interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio (caratterizzati da valori medi di risparmio energetico molto significativi).
Pertanto, il beneficio fiscale del 65% andrebbe stabilizzato almeno fino al 2020, e rimodulato in modo da premiare gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere i migliori risultati in termini di risparmio energetico ed economico, ad esempio attraverso una differenziazione della percentuale e del limite di detrazione commisurata all’effettivo miglioramento conseguito.
Lo schema di decreto contiene anche modifiche al D. Lgs. n. 115/2008 in merito agli extra-spessori permessi nel caso di nuove costruzioni con migliore prestazione energetica e nel caso di riqualificazioni di edifici esistenti. Tale premialità però è concessa per valori di miglioramento dell’indice di prestazione energetica troppo elevati e quindi difficilmente raggiungibili. Si propone pertanto di riportare i valori a quelli oggi vigenti.
Per quanto riguarda infine materie non trattate dallo schema di decreto, ma che tuttavia necessitano di un intervento urgente, si segnala che occorre al più presto rivedere la normativa relativa agli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dall’allegato 3 del D. Lgs. 28/2011.
Si tratta di una disciplina eccessivamente severa e gravemente dannosa per il settore edile, in quanto pone obblighi esuberanti in termini di energia prodotta da fonti rinnovabili, indipendentemente da qualunque riscontro effettuato con analisi costi/benefici.
D’altro canto a breve saranno emanati i decreti che fisseranno i valori di riferimento per l’efficienza energetica degli edifici, introducendo il requisito di edificio ad energia quasi zero. È indispensabile che si riconduca l’intera materia dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli edifici in quei provvedimenti, in maniera organica e coerente con gli obiettivi europei e nazionali, altrimenti si corre il rischio di far ricadere sugli edifici obblighi eccessivi e non pertinenti.