Sacchetti ortofrutta, riutilizzabili o no ecco quello che serve sapere
A un mese dal caos mediatico sull’introduzione dei sacchetti ultraleggeri compostabili e dopo gli apocalittici sondaggi che prevedevano una rivoluzione nei consumi dei italiani, ecco come è andata a finire
30 January, 2018
Il 2018 è iniziato nel segno del sacchetto compostabile per l’ortofrutta. Sul web e non solo si è letto di tutto, dalle tesi più strampalate filo complottistiche ai più bassi istinti da tastiera. In molti si sono schierati contro l’introduzione dei sacchetti a pagamento. Una questione di pochi centesimi - che per la verità i consumatori già pagavano all’interno del costo al chilogrammo per prodotto - e che secondo Assobioplastica vale circa 4,5 euro all’anno per consumatore ma per alcuni giustificavano addirittura una rivoluzione nei consumi dei italiani.
Infatti stando a un sondaggio realizzato dal Monitor Ortofrutta di Agroter in collaborazione con Toluna e diffuso non solo dal notiziario online italiafruit.net ma anche da importanti media mainstream, “la nuova legge spacca in due il Paese” cambiandone i comportamenti di acquisto. Secondo il sondaggio il 21% degli intervistati aveva dichiarato che per colpa della nuova legge aveva spostato i consumi dal supermercato ai piccoli negozi di ortofrutta.
Un dato davvero incredibile che ha costretto il notiziario Italiafruit News a un lungo editoriale nel quale precisava che, il sondaggio, voleva tastare il polso agli italiani “per verificare il percepito”. Più che il polso, la ricerca (o sondaggio) ha verificato i sentimenti dei cittadini non nei luoghi dove si acquista il prodotto “ortofrutta” ma in rete, visto che i risultati erano relativi ad una “Cawi condotta sull'intero territorio nazionale e rappresentativa della popolazione italiana”. In pratica un sondaggio online dove Cawi sta per “Computer Assisted Web Interviewing”. Tutto lecito, per carità, oggi i sondaggi e la raccolta di sentiment si fanno online e non più per strada, e quindi si poteva osare di più (ma non troppo) chiedendo ai player del mercato come stavano andando le vendite nei primi giorni dell’anno e si sarebbe scoperto una realtà ben diversa.
Ma per tutti coloro che andando dal fruttivendolo sperano si eludere il pagamento del sacchetto è bene sapere che: la legge non impone l’uso di sacchetti ultraleggeri sempre e per forza. La legge impone, laddove vengano usati, che questi siano in materiale biodegradabile e compostabile.
Tra ipermercati e piccoli negozi a fare la differenza è il modello organizzativo che incide sulle modalità di acquisto e asporto dell’ortofrutta. Nei primi l’organizzazione è generalmente standardizzata e in quasi tutte queste realtà sono presenti reparti dell’ortofrutta dotati di bilance dove ci si serve da soli. I sacchetti, servono quindi ad “uso interno” (anche se è un termine improprio, ndr), solo per trasportare la merce nel sacchetto chiuso, pesato ed etichettato, dal reparto alla cassa.
Nei negozi di ortofrutta, vista anche la dimensione ridotta delle superfici di vendita, le modalità operative e organizzative sono diverse rispetto alla grande distribuzione. Capita spesso di trovare un addetto alla frutta e alla verdura: in questo caso il sacchetto utilizzato è quello in carta (in alternativa a quello di bioplastica). Nulla però obbliga ad usarlo, dopo aver lasciato all’operatore il compito di pesare la merce, potremmo riporre frutta e verdura all’interno della nostra sporta o direttamente nello zaino.
Stessa cosa può accadere nei piccoli alimentari dove la pesata della frutta e della verdura avviene alla cassa: in questo caso potremmo portare in un nostro contenitore la merce da acquistare e una volta giunti dal cassiere, pagare e andar via senza acquistare sacchetti.
Cosa dice la legge a questo proposito? Il legislatore nell’art. 9 bis d.l. n. 91/2017 utilizza i termini "commercializzazione" e "in esercizi che commercializzano genere alimentari", quindi non fa distinzione tra gdo e negozi di vicinato, l'unica distinzione che viene fatta è quella relativa a cosa viene commercializzato con qualche distinzione per gli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Quindi è fuori norma chi usa il riutilizzabile? No, il sacchetto riutilizzabile è sempre da preferire. Ma con delle precisazioni. Per i negozi di vicinato (alimentari o solo ortofrutta) è consuetudine portare via la merce come si vuole (in un sacchetto portato da casa, in uno acquistato nel negozio, in uno zaino, in un carrello, ecc...). In teoria lo stesso discorso vale anche per la grande distribuzione ma portare il proprio sacchetto per metterci l’ortofrutta pone qualche problema in più.
Infatti per tutti, ma in particolare per la gdo, rimangono valide le ultime indicazioni del ministero dell'ambiente:
"Per quanto riguarda l’utilizzo di borse portate dall’esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, si fa presente, innanzitutto, che la nuova disciplina introdotta dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono “borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti”; si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che “nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare”.
Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, si ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela."
In pratica la grande distribuzione organizzata,
notoriamente più soggetta a controlli e verifiche, difficilmente può
dotarsi di mezzi precisi per attestare che il sacchetto
riutilizzabile portato dal cliente rispetti le indicazioni del
ministero (plastica monouso, non esser stati utilizzati in
precedenza, criteri previsti dalla normativa sui materiali
destinati a venire a contatto con gli alimenti). Mentre
per il piccolo negozio (che dovrebbe per legge rispettare gli stessi
requisiti della gdo) sarà più facile eludere queste prescrizioni.
Un discorso che nei fatti è dimostrato dall’utilizzo dei sacchetti monouso in plastica che, seppur illegali dal 2012, sopravvivono indisturbati nei mercati e nei negozi di vicinato ma son spariti dalle casse della grande distribuzione organizzata.