End of Waste, spetta allo Stato e non alle regioni stabilire i criteri
Per alcuni il rischio è che si rallenti fino alla paralisi il rilascio delle autorizzazioni per il riciclo di tutte le categorie di rifiuto che non siano già contemplate da criteri “end of waste” nazionali o comunitari, oppure contenute nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998
06 March, 2018
Un sentenza che potrebbe creare non pochi problemi al comparto del riciclo quella con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo.
Secondo alcuni il rischio è che si rallenti fino alla paralisi il rilascio delle autorizzazioni per il riciclo di tutte le categorie di rifiuto che non siano già contemplate da criteri “end of waste” nazionali o comunitari, oppure contenute nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, che stabilisce i parametri guida di circa 200 procedure di recupero per altrettante tipologie di rifiuti. Procedure nate, come spiega Luigi Palumbo di riciclanews.it, “per permettere alle imprese, in particolari condizioni, di riutilizzare i propri scarti di produzione”, ma il cui l’elenco viene utilizzato da venti anni da province e regioni come testo di riferimento anche per valutare le richieste di autorizzazione per gli impianti di riciclo.
“Se un progetto per un impianto di riciclo prevede la trasformazione di una tipologia di rifiuto non contemplata dall’elenco del ’98 – spiega Palumbo -, in assenza di un apposito criterio 'eow' la procedura autorizzativa nella maggior parte dei casi si arena. E se si considera il fatto che negli ultimi venti anni l’elenco non è mai stato aggiornato tenendo conto dell’evolversi delle tecnologie per il riciclo e dei nuovi studi sulle proprietà dei materiali, si fa presto a capire come queste impasse finiscano quasi sempre per penalizzare i progetti di riciclo più ambiziosi e innovativi”.
La sentenza del Consiglio di Stato è stata decretata per un procedimento partito nel 2016 che riguarda la Contarina Spa, azienda veneta che era già stata autorizzata a un’attività sperimentale per il trattamento e il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, per un periodo di due anni.
Il sistema si basa su di una tecnologia che trae plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare come materie prime seconde. I prodotti conferiti presso l'impianto di Spresiano (Tv) vengono stoccati e poi trasferiti su nastri trasportatori nell’autoclave, che con la forza del vapore li apre, sterilizza e asciuga. A questo punto vengono lacerati e le loro componenti riciclabili separate con un sistema meccanico: da una parte la plastica (riutilizzabile nei principali processi della lavorazione della plastica), dall'altra la cellulosa (utilizzabile per prodotti assorbenti per animali domestici, carte di elevata qualità, prodotti tessili come viscosa e rayon, materiali refrattari).
Il no del Veneto - La Giunta regionale del Veneto ha respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale come attività di recupero "R3", poiché per tali materiali la normativa comunitaria al momento non lo prevede, e li ha classificati come “R13”.
Il Tar di Venezia - Il Tar di Venezia aveva accolto il ricorso dell'impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, l'amministrazione potesse valutare caso per caso.
La sentenza di Roma - Il Consiglio di Stato, invece, senza entrare nel merito tecnico della questione, alle luce della direttiva comunitaria 2008/98/CE riguardante la "cessazione della qualifica di rifiuto", ha osservato innanzitutto che la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" è riservata alla normativa comunitaria; in secondo luogo, che quest'ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione; infine, che tale prerogativa compete allo Stato e precisamente al Ministero dell'Ambiente, che deve provvedere con propri regolamenti.