La Puglia accoglie le istanze di Conai, Unirima e Confindustria per aumentare le capacità di stoccaggio degli impianti
Con una ordinanza la Regione Puglia mette in sicurezza la raccolta differenziata delle frazioni secche prodotta dai Comuni con un occhio di riguardo a carta e plastica
14 April, 2020
Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza che accoglie le istanze del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), di Confindustria Puglia e di Unirima, con la quale ha messo in sicurezza la raccolta differenziata delle frazioni secche prodotta dai Comuni pugliesi, principalmente di carta e plastica, che in questa fase di emergenza internazionale, a causa della chiusura delle attività produttive imposta dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, si sarebbe bloccata a seguito del fermo del mercato dei riciclo, sia in Italia che all'estero. L'ordinanza, in linea con le direttive del Ministero dell'Ambiente, consente a tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata al servizio dei Comuni pugliesi di aumentare le capacità di stoccaggio, sia sotto il profilo quantitativo che temporale.
Qui il testo completo dell’Ordinanza
L’ordinanza della Regione Puglia
Le disposizioni della presente Ordinanza hanno durata coincidente con la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e dunque sino al 31 luglio 2020 oltre ulteriori trenta giorni necessari per il ripristino del servizio pubblico di gestione ordinaria dei rifiuti e, quindi, fino al 30/08/2020. È fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006. Gli impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti in esercizio sul territorio regionale destinano la propria capacità di trattamento e/o smaltimento prioritariamente ai rifiuti prodotti sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti urbani o ad essi assimilati. È consentito adottare le seguenti misure derogatorie:
- Capacità di stoccaggio degli impianti. È consentita ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati di aumentare la capacità istantanea di stoccaggio entro un limite massimo comunque inferiore al 30% rispetto ai quantitativi autorizzati, estensibile in casi eccezionali fino ad un massimo del 50% previa dimostrazione dell'effettiva necessità, e comunque nei limiti, per gli impianti soggetti ad AIA. L’aumento di capacità di stoccaggio potrà, in casi eccezionali, riguardare anche i quantitativi autorizzati su base annuale, a condizione che, a riguardo, il gestore interessato fornisca adeguata, approfondita motivazione in sede di trasmissione della richiesta, ovvero successivamente, se se ne dovesse presentare la necessità. Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.
- Deposito temporaneo dei rifiuti. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, è consentito ai gestori il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi), mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi (in luogo ai 3 previsti dalla norma).
- Gestione degli scarti non riciclabili da impianti di trattamento delle frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale è consentito, in aggiunta al conferimento diretto in discarica per rifiuti speciali, in via eccezionale, il conferimento degli scarti non riciclabili derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata (quali carta, plastica e ingombranti) provenienti dalle raccolte dei Comuni pugliesi e aventi EER 191212, in via prioritaria, e ferma restante la capacità di trattamento annua autorizzata, presso gli impianti pubblici di produzione di CSS con successiva valorizzazione energetica. È espressamente escluso il conferimento del CER 191212 proveniente dagli impianti di compostaggio. In particolare sarà monitorato con cadenza mensile e comunicato ad ARPA Puglia il flusso che dovesse essere indirizzato agli impianti TMB, al fine confermare che costituisca una porzione residuale rispetto a quanto trattato negli impianti di produzione di CSS. Sono esclusi dalla filiera gli scarti di rifiuti pericolosi e quelli riconducibili ad altre frazioni merceologiche, tra cui i RAEE.