Puglia, risolti i dubbi sull’ecotassa: ‘per la riduzione del 20% sufficiente che il rifiuto sia conferito presso impianti di Tmb’
Nella delibera di giunta anche l’autorizzazione per accettare i rifiuti indifferenziati della Calabria fino a fine giugno
20 May, 2020
“Grazie alla sinergia tra Regione Puglia e Ager, la Giunta ha deliberato, come riferito dall’agenzia di stampa della Regione, i criteri per la determinazione dell’ecotassa a partire dall’anno 2020. Una delibera - dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Gianni Stea - che è frutto di una proficua collaborazione fra i nostri uffici e l’ Ager e che riconosce e valorizza al meglio le richieste delle comunità locali, dirimendo definitivamente i dubbi interpretativi sorti dopo l’intervento del Consiglio di Stato con la sentenza 276/2000. Nel contempo si è comunque provveduto a garantire una maggiore premialità a favore dei Comuni virtuosi, i quali pagheranno una ecotassa inferiore rispetto ai Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata”.
Nella delibera, infatti, sono stati recepiti i criteri che seguono i principi affermati dal Consiglio di Stato, ovvero che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo applicabile, è necessario e sufficiente che il rifiuto sia conferito presso impianti di Tmb e successivamente sottoposto a selezione che riduca il quantitativo di rifiuto da avviare a discarica. “Tale percorso, ormai, appartiene alla quotidianità della gestione dei rifiuti in Puglia, grazie anche ai risultati migliorativi della raccolta differenziata, stabilmente oltre il 50%, dovuti ad azioni concrete ed efficaci messe in campo, con profonda unità d’intenti, da Comuni e Regione volte ad attuare sistemi di raccolta differenziata più incisivi che garantiscono maggiori percentuali di riciclo in linea con gli obiettivi dell’economia circolare”, sottolinea infine Stea.
Di seguito, in sintesi, i principali argomenti discussi ed approvati dalla Giunta regionale, riunitasi martedì 19 maggio in seduta ordinaria:
Linee guida per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica ed impianti di incenerimento senza recupero energetico. La Giunta regionale ha meglio specificato che ”il riconoscimento della riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia a partire dall’anno 2020, presuppone necessariamente “che il rifiuto sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020”.
Inoltre, l’Esecutivo ha chiarito che “la determinazione del tributo speciale non è soggetta alla sola riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 ma anche alle riduzioni ed alle addizionali previste dall’art. 205, cc. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che la misura ridotta ai sensi della succitata norma tributaria, indicata nella D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 in € 5,164 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o presso impianti di smaltimento senza recupero di energia, non debba essere considerata come definitiva ma come riduzione al 20% dell’importo ordinario fissato in € 25,82 (25,82 – 80% =5,164), restando impregiudicata l’applicazione delle riduzioni e/o dell’addizionale previste dalla normativa ambientale ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. n. 152/2006”.
Ancora, la Giunta ha, con la stessa deliberazione, riconosciuto che , ”a partire dall'anno 2020 e per i successivi anni, la riduzione del tributo nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili, in favore dei gestori degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, “effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020.
Inoltre, a partire dall'anno 2020 e per i successivi anni, “l’importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani modulandolo sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali richiamate in narrativa [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], e recepito dalla legge regionale n. 8/2018, ferma restando, ove applicabile, la previa riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in base a quanto stabilito nel punto precedente”.
La Puglia accetterà fino a fine giugno i rifiuti indifferenziati della Calabria
La Giunta regionale ha deciso di “consentire, per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Regione Calabria l’invio dei rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301 agli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale pugliese e aventi capacità di trattamento residue (nell’ambito delle capacità autorizzate), evitando al contempo l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti prodotti dalla Regione Puglia”.
L’Esecutivo ha assicurato il richiesto supporto alla Regione Calabria fino al 30.06.2020, per i quantitativi ed i destini che saranno definiti da AGER in considerazione della capacità impiantistica residua degli impianti di trattamento meccanico-biologico in esercizio sul territorio regionale.
Fonte: Regione Puglia