Il giusto quadro giuridico per il riciclaggio chimico
In seguito all’intervista di Eco dalle Città ad Antonio Protopapa (Direttore ricerca e sviluppo COREPLA) sul riciclo chimico della plastica, Zero Waste Europe ci segnala qual è la giusta collocazione del riciclo chimico nella legislazione Ue in materia di gestione rifiuti
22 May, 2020
In seguito all’intervista di Eco dalle Città ad Antonio Protopapa (Direttore ricerca e sviluppo COREPLA) sul riciclo chimico della plastica, Zero Waste Europe ci segnala qual è la collocazione del riciclo chimico nella legislazione Ue in materia di gestione rifiuti. Il testo che segue è un estratto di uno studio pubblicato da ZWE nell’agosto 2019 e che alleghiamo al fondo.
Una definizione chiara
Secondo l'attuale legislazione UE sui rifiuti:
Art 3.17 (WFD, 2008/98/EC): " ‘riciclaggio’ significa qualsiasi operazione di recupero con cui i materiali di scarto vengono rielaborati in prodotti, materiali o sostanze, sia per l'originale che per altri scopi. Comprende il ritrattamento del materiale organico, ma non include il recupero energetico e il ritrattamento in materiali che devono essere utilizzati come combustibili o per operazioni di riempimento".
Pertanto, la definizione di riciclaggio della direttiva quadro sui rifiuti comprende già operazioni di recupero e riciclaggio della plastica, sia meccaniche che chimiche. Tuttavia, ciò pone il problema di nascondere che il riciclaggio meccanico è preferibile rispetto a quello chimico. Infatti, quest’ultimo è adatto solo per i casi in cui rifiuti di plastica siano troppo degradati, troppo complessi o troppo contaminati per essere riciclati meccanicamente.
Una definizione è importante anche per differenziare il riciclaggio chimico della plastica da quella della sua trasformazione in combustibile, data la crescente confusione di entrambi i termini promossi fuori dai confini dell’UE. Ad esempio la Chemical Recycling Alliance, creata dall’American Chemistry Council, considera il riciclaggio chimico come una tecnologia che converte la plastica post-uso in prodotti chimici, combustibili e altri prodotti. Questa considerazione è in contrasto con la legislazione europea sui rifiuti ed è un altro motivo per garantire la certezza di legislazione di queste operazioni.
Una potenziale definizione per il riciclaggio chimico che escluda sia il riciclaggio meccanico che la trasformazione della plastica in combustibile, potrebbe essere: “Riciclaggio chimico indica qualsiasi operazione di recupero mediante il quale i materiali di scarto non sono idonei per essere riciclati meccanicamente e vengono trasformati in elementi costitutivi di un materiale di qualità superiore rispetto all’input dei rifiuti".
Un nuovo livello nella gerarchia dei rifiuti
Oltre ad una chiara definizione per il riciclaggio chimico, si raccomanda di modificare la gerarchia UE (art. 4) sui rifiuti, al fine di creare un nuovo livello per accogliere le operazioni di recupero dei materiali che non sono riciclaggio meccanico, ma la cui uscita consente la chiusura del circuito del materiale. La logica di questo si basa sulle attuali prove disponibili sugli impatti ambientali delle diverse operazioni, ma anche sulla comprensione degli aspetti economici e logistici dei rifiuti negli attuali processi di gestione. A questo proposito la gerarchia dei rifiuti imposta le seguenti operazioni dal più basso al più alto impatto ambientale: operazioni di prevenzione, riciclaggio meccanico, riciclaggio chimico e recupero di energia.
Infatti, il processo di riciclaggio meccanico ha la limitazione che non è possibile riciclare ogni tipo di plastica (ad es. PET opaco), plastiche che contengono sostanze tossiche (ad es. fiamma bromurata ritardanti) o materie plastiche troppo degradate. Il riciclaggio meccanico di solito comporta anche un abbassamento della qualità della plastica, un processo noto come "downcycling". Il riciclaggio meccanico non è quindi un metodo di riciclaggio perpetuo per le materie plastiche. Questo è il motivo per cui il riciclaggio chimico potrebbe avere un ruolo nella Zero Waste Hierarchy.
La natura dei rifiuti plastici che devono essere riciclati chimicamente è equivalente a ciò che oggi sono considerati i rifiuti residui, dal momento che i rifiuti di plastica adeguatamente smistati sarebbero riciclati meccanicamente. Questo è un altro argomento per la creazione di un livello dedicato nella gerarchia dei rifiuti per gestire i rifiuti residui in modo da evitare l'utilizzo di nuovi materiali vergini.
Nella Gerarchia di Zero Waste questo è ciò appartiene al quinto livello: "Materiale e recupero chimico" ovvero la gestione degli scarti dei processi di selezione o dei rifiuti misti con operazioni di recupero meccanico e trattamento biologico che recuperano i materiali e stabilizzano i rifiuti organici, o con il riciclaggio chimico la cui produzione sono nuovi elementi costitutivi per nuove applicazioni in plastica.
Al contrario, le tecnologie che trasformano la plastica in combustibile non consentono ai rifiuti di plastica di raggiungere il massimo e migliore utilizzo e quindi nella Zero Waste Hierarchy si posizionano al 7 ° livello come "inaccettabile".