Rinnovabili, finalmente in Gazzetta ufficiale le Linee guida per le autorizzazioni
A sette anni dal decreto legislativo che le aveva introdotte, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”, che introducono norme più semplici e uniformi per le procedure autorizzatorie. A partire da ottobre, basterà una autorizzazione unica per installare o modificare un impianto, mentre per gli interventi minori sarà sufficiente una Dia o una dichiarazione di inizio lavori
22 September, 2010
A oltre due mesi dalla loro approvazione (e a più di sette anni dall'emanazione del decreto legislativo 387/2003 che le aveva previste), le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili” sono finalmente state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si conclude dunque un iter lunghissimo, che consentirà, a partire dal 3 ottobre, di ottenere le autorizzazioni necessarie all'installazione di impianti da fonti rinnovabili attraverso procedure più chiare, più semplici e soprattutto valide su tutto il territorio nazionale. Entro i prossimi 90 giorni, infatti, tutte le Regioni dovranno adeguarsi alle nuove Linee guida, cancellando le differenze burocratiche di cui tante volte si erano lamentati gli addetti ai lavori.
Ma quali novità introduce il provvedimento appena pubblicato? Prima di tutto, ora basterà un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, per la costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'autorizzazione, naturalmente, dovrà essere rilasciata in conformità alle norme in vigore in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Per gli impianti più piccoli (fotovoltaici fino a 20 kW; a biomassa fino a 1000 kW; eolici fino a 60 kW; idroelettrici fino a 100 kW) basterà invece presentare una Dia (Denuncia di inizio attività), eventualmente corredata di concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Gli impianti cosiddetti “minori”, come il fotovoltaico integrato negli edifici, il minieolico o gli impianti a biomassa fino a 50 kWe, potranno infine essere installati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori indirizzata al sindaco. Le nuove Linee guida non valgono per gli impianti offshore, per i quali l'autorizzazione deve essere rilasciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La novità è stata accolta con favore da tutti gli addetti ai lavori. Grande, ad esempio, la soddisfazione di Anev (Associazione nazionale dell'energia del vento): «Finalmente - si legge in una nota dell'associazione - gli operatori del settore avranno una procedura unica a livello nazionale in grado di evitare differenze inaccettabili nei procedimenti autorizzativi tra regioni». Entusiasta anche Domenico Inglieri, tra i compilatori del decreto legislativo 387/2003 che aveva introdotto, sette anni fa, le Linee guida: «Da oggi gli investitori avranno regole certe da seguire che permetteranno di porre fine alla confusione che ha caratterizzato fino a oggi gli iter autorizzativi».
Le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - da Greenreport del 21.09.2010