Regione Toscana: il Pm10 lo misuriamo come dice il decreto governativo
Intervistata da Eco dalle Città, l'assessora all'Ambiente della Regione Toscana, Anna Rita Bramerini, individua nel "rafforzamento del livello di collaborazione tra gli enti locali coinvolti e la Regione" la forza dei nuovi provvedimenti anti smog varati dalla Regione. E a chi è contrario alla misurazione del Pm10 solo nelle centraline urbane di fondo, l'assessora risponde rimandando a quanto riportato nel decreto legislativo con cui il Governo italiano ha recepito la direttiva europea
01 February, 2011
Secondo il parere di fonti interne alla Commissione Ue, le nuove regole di misurazione del Pm10 adottate dalla Regione Toscana (delibera 22/2011) violerebbero la direttiva comunitaria 2008/50 in materia di qualità dell'aria (leggi la notizia). A monte della delibera regionale, però, come spiega anche l'assessore all'Ambiente della Toscana Maria Rita Bramerini in un intervista a Eco dalle Città, c'è il decreto legislativo con cui il Governo italiano ha recepito la direttiva europea. In particolare, la decisione di dare più importanza alle centraline di fondo rispetto a quelle di traffico deriva proprio da quanto scritto nel DL (allegato III, punto 2, comma 5): "L’esposizione media della popolazione è valutata attraverso le stazioni di misurazione di fondo nei siti urbani". Che non sia, dunque, proprio il decreto legislativo governativo a violare la direttiva comunitaria? Come redazione di Eco dalle Città stiamo cercando di capire se non si siano, forse, confuse le disposizioni riguardanti come si rileva il Pm2,5 con quelle riguardanti il Pm10.
Assessore Bramerini, qual è l'importanza dei nuovi provvedimenti anti smog varati dalla Regione Toscana?
La Toscana si è dotata di una specifica legge sull'aria ancora prima che uscisse il decreto di recepimento della direttiva comunitaria in materia. Credo che la cosa più importante sia il rafforzamento del livello di collaborazione tra gli enti locali coinvolti e la Regione. L'obiettivo è ricercare ed applicare misure efficaci per ridurre il livello dell'inquinamento. Questo lo si deve fare attraverso misure strutturali e misure contingibili e urgenti. Inoltre abbiamo introdotto i poteri sostitutivi da parte della Regione, nel caso in cui il Comune non adotti i provvedimenti d'emergenza che deve adottare prima del verificarsi dei 35 sforamenti. Infine, il riordino della rete regionale delle centraline, individuata insieme all'Arpat, tiene conto dei criteri introdotti dalle nuove norme
nazionali.
Cosa risponde alla polemica sollevata dagli ambientalisti della "Rete No Smog Firenze" contro la nuova modalità di misurazione della concentrazione di Pm10?
Rispondo che sono le centraline di fondo che valutano l'esposizione media della popolazione allo smog (in proposito si può leggere l'allegato III, punto 2 comma 5 del DL 155/2010, recepimento della direttiva CE 2008/50 del 21 maggio 2008). Le stazioni di misurazione di fondo infatti sono quelle installate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni di fonti specifiche (industrie, traffico, riscaldamento residenziale ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti: quindi rilevano il reale livello di inquinamento al quale sono sottoposti i cittadini. Nel caso dell’agglomerato di Firenze, per esempio, le stazioni di fondo da considerare per l’adozione dei provvedimenti (come prevede la delibera regionale 22/2011) sono state selezionate in modo tale da rappresentare l’insieme delle diverse situazioni che possono essere presenti nella zona: ci sono dunque la stazione di Boboli (zona poco urbanizzata con favorevole dispersione degli inquinanti), la stazione di Firenze Bassi (zona estesamente urbanizzata con scarsa dispersione degli inquinanti), la stazione di Scandicci Buozzi (zona urbanizzata, con la presenza anche di importanti arterie di comunicazione a distanze comunque superiori a 1000 metri).
Secondo il Tribunale di Firenze, sul piano penale hanno rilevanza solo i superamenti dei livelli di concentrazione di Pm10 misurati nelle centraline di fondo urbano. Per il Codacons Toscana, questa posizione rappresenterebbe un "pericoloso incidente, facendo giurisprudenza anche per altri processi tuttora in corso nel nostro paese". Lei cosa ne pensa? Crede che l'esempio della Toscana potrebbe essere seguito da quelle Regioni che devono affrontare i processi sullo smog, per "salvare" così i propri amministratori?
Il ricorso alle centraline urbane fondo, come è stato appena spiegato, non è il frutto della giurisprudenza (ndr: cioè delle motivazioni del Tribunale di Firenze), ma di una nuova filosofia contenuta in una direttiva comunitaria. L'obiettivo è quello di misurare realmente la qualità dell'aria ed in questo senso diventa molto importante il rispetto di parametri tecnici nella scelta del luogo dove collocare la stazione di rilevamento. Non si tratta di un modo per eludere il problema, bensì di un modo per rilevare il problema e, successivamente per risolverlo.