Edilizia, da giugno 2012 più rinnovabili nelle nuove costruzioni
Oltre a modificare profondamente il sistema di incentivi alle fonti di energia pulita, il decreto Romani ha introdotto una serie di novità in materia di edilizia. A partire da giugno 2012, le nuove costruzioni dovranno rispettare obblighi in materia di rinnovabili più stringenti di quelli attuali. Il provvedimento varrà a prescindere dai regolamenti edilizi dei singoli comuni e si estende anche agli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
22 March, 2011
Non solo il taglio degli incentivi per le rinnovabili. Il decreto Romani approvato il 3 marzo scorso introduce anche importanti novità in materia di efficienza energetica in edilizia. Dal 2012, infatti, sarà obbligatorio usare fonti di energia pulita in tutti i nuovi edifici, in misura ancora più significativa rispetto a quanto prevede la normativa attuale. A partire dal giugno del prossimo anno, infatti, le nuove costruzioni dovranno essere dotate di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obbligo riguarderà anche gli immobili sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ovvero ad interventi di demolizione e ricostruzione (anche fedele) di interi edifici, oppure di modifica a strutture già esistenti con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati in cui si interviene sull'involucro. A differenza di quanto accade adesso, il provvedimento varrà a prescindere dai regolamenti edilizi dei singoli comuni e sarà dunque in vigore su tutto il territorio nazionale, da Aosta a Pantelleria.
Negli edifici di nuova costruzione, dunque, sarà obbligatorio che almeno il 50% del fabbisogno energetico annuo per la produzione di acqua calda sanitaria sia assicurato da fonti rinnovabili. Per gli edifici localizzati in zone A (ai sensi del Dm 1444/1968), ovvero all'interno dei centri storici, la quota è invece fissata al 25%, contro il 20 delle norme attuali. Per quanto riguarda invece la produzione di elettricità, non sarà più sufficiente assicurare almeno 1 chilowatt di energia “verde” per ogni unità abitativa, ma la soglia dovrà essere calcolata in base alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno.
Inoltre, a prescindere dalla dimensione dell'immobile, il fabbisogno energetico totale per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento dovrà prevedere un contributo delle fonti rinnovabili secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Queste soglie, che nei centri storici sono ridotte del 50%, potranno ulteriormente essere ritoccate al rialzo dalle singole Regioni. Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e dagli strumenti urbanistici. Chi non rispetterà le prescrizioni si vedrà rifiutare il rilascio del titolo edilizio.
La nuova normativa, infine, prevede incentivi per le ristrutturazioni “virtuose”: gli interventi che assicureranno una copertura da fonte rinnovabile dei consumi di energia termica, elettrica e per il raffrescamento superiore al 30 % beneficeranno di un bonus di cubatura del 5% senza essere sottoposti a parere consultivo della commissione edilizia.