La Regione aggiorna la legge contro l'inquinamento atmosferico
Il testo integrale
01 January, 2003
Ecco una delle parti più innovative contenute nella nuova delibera regionale 1. In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano con popolazione superiore a 10.000 abitanti, occorre identificare percentuali significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10%, nelle quali devono essere attuate limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico per l’intero anno e per un numero significativo di ore (almeno tre ore/giorno), fatto ovviamente salvo l’accesso ai residenti, ai veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili e ai veicoli elettrici, ibridi, a metano catalizzati, a GPL catalizzati. (ndr. secondo un nostro calcolo approssimativo Torino ha oltre quasi 1500 km di strade dei quali poco meno di 20 pedonalizzati o con regime di ZTL) 2. A tal fine la Provincia, di concerto con i Comuni interessati definisce le aree in cui le limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico possono essere oggetto di immediata attuazione, sia per l’esperienza pregressa sia per la possibilità immediata di realizzazione, e redige un primo Piano di azione, in cui sono stabiliti i provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste. Entro i successivi 6 mesi, comunque, ogni Comune deve individuare in via definitiva le aree di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico e sottoporle all’attenzione della Provincia, che integrerà il Piano di Azione, stabilendo gli eventuali ulteriori provvedimenti comunali necessari per garantire il rispetto delle limitazioni previste. 3. Al fine di consentire all’utenza la conoscenza preventiva delle ulteriori limitazioni e agli enti preposti l’avvio o la realizzazione degli interventi strutturali di cui al Piano ex art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999, si ritiene indispensabile che venga previsto ed opportunamente pubblicizzato che a partire dal 1.9.2003, nelle zone come sopra definite, al divieto di circolazione di cui al punto 2 sarà aggiunto il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa EURO I.