Eolico: una sentenza della Corte Europea mette al sicuro i parchi e le zone protette della Puglia
C'è compatibilità tra la normativa pugliese (impianti da fonti rinnovabili nel paesaggio) con i principi previsti dalle direttive comunitarie a tutela degli habitat della fauna e flora selvatiche. A definirlo è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha, nei fatti, negato la costruzione di un impianto eolico nel Parco dell'Alta Murgia. I commenti di Nicastro e Barbanente
22 July, 2011
La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 21 luglio 2011, ha dato ragione alla Regione Puglia che ha vietato alla società Eolico Altamura l’installazione di un parco eolico industriale nel parco dell’Alta Murgia, richiamando le disposizioni regionali pertinenti che eleggevano come aree “non idonee” proprio quelle scelte dal proponente. In particolare, la Corte europea ha osservato che tra i principi espressi dalle direttive europee e la normativa regionale pugliese c’è compatibilità, e quindi, “non ostano ad una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificatamente interessato, a condizione che i principi di discriminazione e di proporzionalità siano rispettati”.
Questi ultimi criteri, infine, dovranno essere stabiliti, in caso di controversia, dai vari Tar regionali. Per il principio di discriminazione si dovrà tener conto delle specificità degli impianti eolici, relative in particolare ai pericoli che questi ultimi possono rappresentare per gli uccelli, (quali i rischi di collisione, le perturbazioni e gli spostamenti, l’effetto «barriera» che costringe gli uccelli a cambiare direzione o la perdita o la degradazione degli habitat). Sull’ altro parametro, infine, il Tar dovrà quindi verificare la proporzionalità della misura nazionale, tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli aerogeneratori e si applica esclusivamente agli impianti eolici a fini commerciali.
Con questa sentenza, dunque, la posizione della regione Puglia è uscita rafforzata, a vantaggio della tutela degli habitat prioritari e della fauna e flora selvatiche, delle zone SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone protette speciali) appartenenti entrambi alla Rete ecologica europea (Rete natura 2000).
A rimarcarlo tutto questo è stata l’assessore all’Assetto del Territorio e Aree Protette, Angela Barbanente: "La sentenza della Corte di Giustizia Europea - ha commentato - ha stabilito che il divieto di realizzare nuovi impianti eolici non finalizzati all’autoconsumo nelle aree della rete ecologica “Natura 2000”, in particolare nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, non può prescindere da qualsiasi specifica valutazione di impatto ambientale. La sentenza, infatti, rende più robusti gli strumenti normativi e regolamentari messi a punto dalla Regione per conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo di energia da fonti rinnovabili”.
Fra questi, assume particolare importanza il Regolamento regionale n. 24/2010 che individua le aree e i siti non idonei alla costruzione di impianti, attraverso la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio storico artistico, della biodiversità e del paesaggio rurale".
"Merita ricordare - ha quindi concluso Barbanente - come attesta il Dossier di Legambiente del 9 giugno scorso, che la Puglia è l’unica Regione italiana ad aver recepito interamente le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzando l’istruttoria più approfondita e articolata delle indicazioni ministeriali, così offrendo un quadro di riferimento chiaro e certo non solo ai cittadini ma anche agli operatori per la localizzazione degli interventi”.
Per l’assessore all’ambiente Lorenzo Nicastro, c’è ormai “sostanziale identità degli orientamenti comunitari (soltanto oggi conformatisi) a quelli che la Regione Puglia aveva già intrapreso [già dal 2007, ndr] nella costruzione di una propria ed autonoma normativa in campo energetico/ambientale, volta a preservare da iniziative imprenditoriali determinate zone del nostro territorio, ritenute particolarmente meritevoli di tutela. Mi riferisco in particolare – ha spiegato l’assessore – non solo alla normativa nazionale che aveva delegato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare l’individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione, ma soprattutto a quella regionale che, già con la precedente Giunta Vendola, aveva legiferato in senso protezionistico e più tutelativo di determinati territori pugliesi particolarmente sensibili.
Nicastro ha poi elencato tutte le leggi regionali che preservano il paesaggio dall’insediamento di parchi da fonti rinnovabili: “Penso dunque al R.R. (Regolamento Regionale) n. 15/2007 e alla Legge regionale n. 31/2008, le cui previsioni di tutela sono state recentemente riprodotte con l’approvazione del R.R. n. 24/2010 sulla individuazione delle aree non idonee (in recepimento delle Linee Guida nazionali), tra cui rientrano quelle che all’epoca furono interdette alla società ricorrente in questa causa. E’ di enorme rilevanza la pronuncia comunitaria in questione, ponendosi la stessa nel solco di una “tradizione regolamentare e normativa” della Regione Puglia, da anni impegnata nelle politiche di promozione delle energie alternative che si devono necessariamente coniugare alle esigenze di tutela e preservazione delle tipicità territoriali. Questa sentenza ci rende più sereni nello svolgimento del difficile compito di esprimersi sulla compatibilità ambientale dei progetti rispetto a norme di tutela che oggi possono ritenersi definitivamente consolidate sia nella loro veste giuridica che nella loro sostanziale identità ad orientamenti del supremo consesso giudicante europeo”.