Smog: la Commissione Europea apre una procedura d'infrazione nei confronti di 10 Stati membri
Non rispettata la norma di qualità dell’aria che l’UE ha fissato per il Pm10. Il superamento dei limiti riguarda un territorio abitato da 83 milioni di persone. Quattro Stati membri (Germania, Italia, Polonia e Spagna)non hanno presentato i documenti entro il termin stabilito di metà gennaio
29 January, 2009
Ecco il comunicato stampa di Bruxelles
La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di 10 Stati membri che non hanno rispettato la norma di qualità dell’aria che l’UE ha fissato per le particelle pericolose trasportate nell’aria, il cosiddetto PM10. Tali particelle sono emesse principalmente dagli impianti industriali, dal traffico e dagli impianti di riscaldamento domestico e possono provocare asma, problemi cardiovascolari, cancro al polmone e morte prematura. La Commissione è intervenuta dopo l’entrata in vigore, nel giugno scorso, della nuova direttiva UE sulla qualità dell’aria secondo la quale, in determinate condizioni e per alcune zone specifiche all'interno di ciascun paese, gli Stati membri possono chiedere una proroga limitata che consenta loro di rispettare il limite fissato per il PM10 in vigore dal 2005.
Stavros Dimas, commissario europeo all’Ambiente, ha dichiarato: "L’inquinamento atmosferico ha gravi ripercussioni sulla salute e il rispetto delle norme deve essere la nostra massima priorità. La nuova direttiva sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa consente di prorogare i termini fissati per il rispetto delle norme se sussistono determinate condizioni, ma tali proroghe non devono ritardare l’adozione delle misure di abbattimento delle emissioni. È inoltre fondamentale ricordare che, nei casi in cui non è possibile applicare le proroghe, le norme devono essere rispettate integralmente. La flessibilità offerta agli Stati membri sarà pertanto accompagnata da una rigorosa azione di verifica dell'applicazione da parte della Commissione."
Lettera di diffida
Dopo la richiesta di informazioni inoltrata agli Stati membri lo scorso giugno (cfr. IP/08/1112), la Commissione ha inviato una lettera di diffida a 10 Stati membri – Cipro, Estonia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svezia – che non hanno ancora rispettato i valori limite per il PM10 in vigore ormai dal 1° gennaio 2005. Il superamento dei limiti oggetto della diffida riguarda 83 milioni di persone in 132 zone diverse istituite ai fini della qualità dell’aria.
Gli Stati membri in questione non hanno chiesto proroghe per conformarsi alle norme in tutte le zone in cui i valori limite del PM10 sono superati. La nuova direttiva sulla qualità dell’aria[1] (cfr. MEMO07/571 e IP/08/570), entrata in vigore l’11 giugno 2008, permette agli Stati membri di chiedere, in determinate situazioni, una proroga limitata per conseguire i valori limite fissati per il PM10.
Le proroghe si applicano solo nelle zone in cui si riesce a dimostrare che si è tentato di conseguire i valori limite nel 2005 ma non si sono ottenuti risultati a causa di circostanze esterne particolari. Gli Stati membri devono inoltre dimostrare, nell’ambito del piano di qualità dell’aria predisposto per ogni zona, che riusciranno a rispettare i valori fissati entro il nuovo termine accordato.
Finora undici Stati membri hanno inoltrato una richiesta di proroga per tutte le zone Interessate. La Commissione sta ora verificando se le richieste rispondono ai criteri previsti e ha nove mesi di tempo dalla notifica per decidere se sollevare obiezioni o no. Quattro Stati membri – Germania, Italia, Polonia e Spagna – non hanno chiesto proroghe per tutte le zone in cui si registra un superamento dei valori limite.
Altri Stati membri hanno comunicato alla Commissione che stanno preparando i piani di qualità dell’aria per le zone non conformi e che intendono chiedere una proroga nei prossimi mesi.
Per la prima volta nel 2008 la Bulgaria e la Romania hanno comunicato un superamento dei limiti. La Commissione ha ricordato l’obbligo di rispettare le norme in vigore e ha invitato le amministrazioni dei due paesi a chiedere una proroga per le zone interessate entro il 31 marzo 2009.
Quattro Stati membri non sono interessati dalle violazioni o dall’obbligo di notifica. Si tratta della Finlandia e della Lituania, che hanno dimostrato che il superamento dei valori era dovuto alla sabbiatura invernale delle strade (situazione espressamente consentita dalla direttiva), e dell’Irlanda e del Lussemburgo, gli unici Stati membri a non aver registrato alcun superamento dei limiti.
Valori limite per il PM10
La norma per il PM10 è costituita da due valori limite:
* una concentrazione di 50 microgrammi (µg)/m3, misurata nell’arco di 24 ore; questo limite non può essere superato per più di 35 giorni per anno civile;
* una concentrazione di 40 µg/m3, misurata nell’arco di un anno; in questo caso non è consentito alcun superamento.
Iter procedurale
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.
Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (prima fase del procedimento), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.
Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (seconda fase del procedimento) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. A norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.
Per ulteriori informazioni sulle infrazioni in generale consultare il seguente sito web:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
Le sentenze della Corte di giustizia sono consultabili al seguente indirizzo:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm
Ulteriori informazioni:
Elenco delle zone in cui i valori limite sono superati, suddivise per Stato membro:
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm
Sito web sulle proroghe:
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
[1] Direttiva 2008/50/CE.
L'accidentato cammino delle proroghe e delle sanzioni - commento di Paolo Hutter del 30.01.2009