Regione Lombardia: le misure antismog dal 15 ottobre 2011
Dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 tornano in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Ecco cosa dicono i provvedimenti
12 October, 2011
Dal 15 ottobre 2011 tornano in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria.
Vediamo nel dettaglio come si applicano le limitazioni alla circolazione:
In attuazione di quanto disposto dalle d.d.G.R 7635/08 e 9958/09, dal 15 ottobre 2011:
Per la ZONA A1
Fermo della circolazione dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”)
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”)
Per tutto il territorio regionale
A partire dal 15 ottobre 2011 e senza più alcuna interruzione temporale, fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.
Si ricorda che rimane vigente fermo permanente degli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.
Veicoli esclusi dal fermo:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Deroghe:
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli
- svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009), ovvero:
Cava Manara (PV)
Zinasco (PV)
Castel Rozzone (BG)
Madone (BG)
Fara Gera d'Adda (BG)
Bagnatica (BG)
Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
Spegnimento motori
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 i seguenti obblighi:
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Vetrofanie
La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 438/10, ha differito la data di decorrenza dell’obbligo di apposizione delle vetrofanie, fino alla data che sarà rideterminata contestualmente all’adozione di un nuovo provvedimento.
NOTA:
con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti ha proceduto all'individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008.