Quinto conto energia, da Gifi-Anie un documento per le aziende
L'associazione ha pubblicato un documento di consultazione che raccoglie una serie di dubbi delle imprese del fotovoltaico e i relativi chiarimenti. Non si tratta di un documento ufficiale, ma di uno strumento informativo per le aziende
30 July, 2012
Un documento di consultazione che permetta alle aziende di chiarire alcuni dubbi interpretativi sul Quinto conto energia fotovoltaico. Lo ha predisposto l'associazione Gifi-Anie, dopo aver effettuato una sorta di indagine tra i propri associati. Alle aziende è stato chiesto di presentare tutti i loro dubbi e le domande relative all'applicazione del Quinto conto energia, a cui hanno poi risposto la segreteria e il consiglio direttivo dell'associazione, in collaborazione con il servizio legale della federazione Anie.
Diversi gli argomenti emersi dall'indagine e affrontati nel documento:
- il regime transitorio dal Quarto al Quinto conto energia;
- le varie disposizioni di salvaguardia al raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro all'anno;
- le modalità per il riconoscimento del premio del “Made in Eu”;
- aspetti generali per l’accesso al registro;
- detrazioni fiscali e regimi speciali.
Ecco un esempio dei quesiti affrontati nel documento:
D.: Cosa succede se si raggiungono i 6,7 miliardi di euro di spesa indicativa annua prima dell’entrata in vigore del 5 Conto Energia (27 agosto 2012)?
R.: Gli impianti non soggetti a registro che sono entrati in esercizio e hanno presentato domanda di incentivazione entro il termine di validità del 5 Conto Energia e gli impianti iscritti al registro in posizione utile avranno certamente accesso alle tariffe. Per gli altri impianti è possibile avere accesso alle tariffe solo in quanto questi abbiano diritti acquisiti. L’articolo 20 comma 1 fa infatti salvi i diritti acquisiti.
Il documento integrale è disponibile solo per le associazioni associate a Gifi-Anie, ma per tutti è comunque possibile richiederne online un estratto. Il testo, chiarisce comunque l'associazione, non ha carattere ufficiale e non si sostituisce alle regole applicative che saranno presto pubblicate dal Gse né ad alcun provvedimento ufficiale che dovesse arrivare dall'Aeeg.