PIANO D’AZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
14 April, 2004
PIANO D’AZIONE: CRITERI E PROCEDURE PER L\'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ZONA A 4.1 - Indicazioni generali 4.1.1 Dove si applicano i provvedimenti: · In tutti i comuni inseriti in zona A – IT0401 – individuati al punto 2 (Zonizzazione) del presente documento 4.1.2 Chi adotta i provvedimenti: · Al raggiungimento della situazione di rischio, individuata secondo i criteri stabiliti nei paragrafi successivi, i Sindaci dei comuni interessati adottano i seguenti provvedimenti: a) provvedimenti relativi al traffico b) provvedimenti relativi agli impianti termici c) provvedimenti riguardanti altre attività minori 4.1.3 Modalità di individuazione degli episodi di inquinamento atmosferico acuto Il superamento delle soglie di inquinamento tali da richiedere la messa in atto dei provvedimenti di cui al punto 4.1.2, viene determinato sulla base dei monitoraggi effettuati dalla rete provinciale di controllo della qualità dell\'aria gestita dall\'Agenzia provinciale per la protezione dell\'ambiente (APPA). I valori di riferimento, a seconda del tipo di inquinante considerato, sono le medie orarie o la media di 24 ore; il periodo di rilevamento va dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno ed i dati devono essere validati dalla stessa APPA. Per dichiarare il superamento delle soglie indicate al paragrafo 4.2, è sufficiente che questo si manifesti anche in una sola delle stazioni di monitoraggio presenti in uno dei comuni della zona A (IT0401). L’APPA, che gestisce le reti di monitoraggio, individuata la situazione critica segnala i dati ai comuni della zona interessata. 4.1.4 Modalità di coordinamento dei provvedimenti di contenimento Il coordinamento dei provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento verrà effettuato da un nucleo operativo composto dai rappresentanti del Consorzio dei Comuni, dei Comuni di Trento e Rovereto e dall\'APPA. 4.2 - Inquinanti considerati, limiti previsti, fasi e sospensione dei provvedimenti 4.2.1 Inquinanti considerati e limiti previsti I valori di concentrazione di inquinanti nell\'aria che individuano la situazione di criticità e quindi la necessità di adottare i provvedimenti di cui al paragrafo 4.1.2, sono costituiti dai valori limite previsti per i singoli inquinanti su base oraria e/o giornaliera. Tab. 4.2.1 Valori limite e soglie per il piano d\'azione Inquinante Limite Soglia piano d\'azione PM10 50 µg/mc - media giornaliera 50 µg/mc - media giornaliera NO2 200 - media oraria nelle 24 ore 200 - media oraria nelle 24 ore CO 10 mg/mc - media 8 ore 10 mg/mc - media 8 ore SO2 125 µg/mc - media giornaliera 125 µg/mc - media giornaliera Per l\'ozono la normativa fissa rispettivamente sia la \"soglia di attenzione\" che la \"soglia di allarme\". In questo caso i provvedimenti, specificatamente elencati al punto 4.4 in quanto diversi da quelli previsti per gli altri inquinanti, scattano al superamento della \"soglia di attenzione\". Tab. 4.2.2 Soglie d\'attenzione e d\'allarme per l\'ozono Inquinante Soglia di attenzione Soglia di allarme OZONO 180 µg/mc - media oraria 360 µg/mc 4.2.2 Individuazione delle fasi di intervento A seconda della gravità e perdurare del fenomeno, è prevista una modulazione degli interventi in quattro fasi: Fase 1: scatta dopo il primo giorno di superamento della soglia prevista per il piano d\'azione di cui alla tabella 4.2.1 con la messa in atto dei provvedimenti di cui al successivo punto 4.3. Fase 2: scatta dopo 5 giorni consecutivi di superamento della soglia prevista per il piano d\'azione di cui alla tabelle 4.2.1 con la messa in atto dei provvedimenti di cui al successivo punto 4.3 che quindi entreranno in vigore, con ordinanza sindacale, il settimo giorno successivo al manifestarsi della fase 1. Fase 3: scatta dopo 7 giorni consecutivi di superamento della soglia prevista per il piano d\'azione di cui alla tabelle 4.2.1 con la messa in atto dei provvedimenti di cui al successivo punto 4.3 che quindi entreranno in vigore, con ordinanza sindacale, il nono giorno successivo al manifestarsi della fase 1. Fase 4: scatta dopo 9 giorni consecutivi di superamento della soglia prevista per il piano d\'azione di cui alla tabelle 4.2.1 con la messa in atto dei provvedimenti di cui al successivo punto 4.3 che quindi entreranno in vigore, con ordinanza sindacale, l\'undicesimo giorno successivo al manifestarsi della fase 1. 4.2.3 Sospensione dei provvedimenti I provvedimenti adottati rimangono validi sino al rientro dei livelli di concentrazione al di sotto delle soglie previste per il piano d\'azione per gli inquinanti di cui alla tabella 4.2.1 o della soglia di attenzione per l\'ozono (tabella 4.2.2). Così come l\'individuazione della situazione critica, anche il rientro al di sotto della soglia (con la conseguente possibilità da parte dei Comuni di sospensione dei provvedimenti) è indicata dall\'APPA e questo avverrà quando tutte le stazioni di misura presenti in zona A avranno evidenziato, al termine del periodo di monitoraggio, concentrazioni inferiori ai valori limite. 4.3 - Provvedimenti da assumere in occasione di episodi di inquinamento acuto per gli inquinanti particolato fine PM10, biossido di azoto, ossido di carbonio e biossido di zolfo 4.3.1 Fase 1 Al raggiungimento della Fase 1 i comuni competenti informano la popolazione invitandola ad assumere comportamenti favorevoli ad una limitazione dell\'inquinamento. L\'attività di informazione può essere effettuata dai comuni singolarmente od in maniera coordinata fra più amministrazioni. Per questa attività i comuni possono anche avvalersi della collaborazione dell\'amministrazione provinciale. 4.3.2 Fase 2 Al raggiungimento della Fase 2, valutate anche le indicazioni e previsioni meteorologiche fornite da Meteotrentino congiuntamente ai dati di concentrazione degli inquinanti in relazione alla possibilità che il fenomeno critico possa cessare spontaneamente ovvero perdurare per più giorni, i comuni inseriti in zona A assumono i provvedimenti di seguito elencati a partire dal giorno successivo (settimo giorno dall\'inizio della fase 1): Traffico veicolare Blocco della circolazione per i veicoli con motori diesel non catalizzati con livelli di emissione superiori a quelli previsti dalla direttiva Euro2 (Euro 1, Euro 0 ed inferiori) fino al rientro dei livelli di concentrazione al di sotto delle soglie previste per il piano d\'azione per gli inquinanti di cui alla tabella 4.2.1. 4.3.3 Fase 3 Al raggiungimento della Fase 3, valutate anche le indicazioni e previsioni meteorologiche fornite da Meteotrentino congiuntamente ai dati di concentrazione degli inquinanti in relazione alla possibilità che il fenomeno critico possa cessare spontaneamente ovvero perdurare per più giorni, i comuni inseriti in zona A assumono i provvedimenti di seguito elencati a partire dal giorno successivo (nono giorno dall\'inizio della fase 1): Traffico veicolare Blocco della circolazione per i veicoli con motori diesel e dei veicoli a benzina non catalizzati, motoveicoli e motocicli compresi, con livelli di emissione superiori a quelli previsti dalla direttiva Euro2 (Euro 1, Euro 0 ed inferiori) fino al rientro dei livelli di concentrazione al di sotto delle soglie previste per il piano d\'azione per gli inquinanti di cui alla tabella 4.2.1. 4.3.4 Fase 4 Al raggiungimento della Fase 4, valutate anche le indicazioni e previsioni meteorologiche fornite da Meteotrentino congiuntamente ai dati di concentrazione degli inquinanti in relazione alla possibilità che il fenomeno critico possa cessare spontaneamente ovvero perdurare per più giorni, tutti i comuni inseriti in zona A assumono i provvedimenti di seguito elencati a partire dal giorno successivo (undicesimo giorno dall\'inizio della fase 1): Traffico veicolare Blocco della circolazione per i veicoli con motori diesel e dei veicoli a benzina non catalizzati, motoveicoli e motocicli compresi, con livelli di emissione superiori a quelli previsti dalla direttiva Euro2 (Euro 1, Euro 0 ed inferiori) fino al rientro dei livelli di concentrazione al di sotto delle soglie previste per il piano d\'azione per gli inquinanti di cui alla tabella 4.2.1. Attività minori Al provvedimento di limitazione del traffico, le amministrazioni comunali dovranno aggiungere altri interventi riguardanti attività minori ma comunque rilevanti ai fini dell\'impatto sulla qualità dell\'aria. In particolare: a) prevedere o incrementare le attività di pulizia delle strade al fine di evitare l’accumulo di polveri sottili lungo le piattaforme stradali; b) introdurre il divieto di utilizzare i ventilatori per asportare dalle strade le foglie o la sabbia depositata sul terreno, facendo ricorso solo allo spazzamento ad umido; c) introdurre o estendere il divieto di bruciare all’aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, ecc.) senza alcun tipo di deroga. Quale raccomandazione alla cittadinanza si potrà anche chiedere la riduzione di un grado dei valori massimi consentiti della temperatura all’interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n° 412/1993 e s.m. (18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 “attività industriali e artigianali” e 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie). Per le fasi 2,3 e 4, sono esclusi dal blocco le seguenti categorie di veicoli: a) autobus a trasporto pubblico; b) veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale e dei servizi di soccorso pubblico e dei Vigili del Fuoco; c) veicoli delle Forze Armate; d) ambulanze, autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie; e) veicoli per il trasporto di valori, sostanze deperibili, rifiuti speciali e pericolosi e trasporto animali; f) autobus adibiti al trasporto pubblico, scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio; g) taxi; h) veicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali; i) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall’apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti; l) veicoli dell’Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale, nonché Trentino Servizi, Enel, Telecom e Ferrovie dello Stato e di tutte le società di servizio pubblico; m) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali per i servizi di competenza; n) autoveicoli delle testate giornalistiche e radiotelevisive riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni; o) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità; p) veicoli con targa straniera; q) veicoli in proprietà di autoscuole per attività di esame e di insegnamento alla guida. Ulteriori deroghe – purché limitate e compatibili con gli obiettivi del presente piano di azione – potranno essere eccezionalmente disposte dalle singole Amministrazioni Comunali, in presenza dei seguenti presupposti: · le deroghe non siano in palese contrasto con i provvedimenti adottati dagli altri comuni considerati dal piano; · le deroghe siano correlate a interessi pubblici ovvero a comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi. 4.4 - Provvedimenti da assumere in occasione di episodi di inquinamento acuto per l\'inquinante ozono. Al raggiungimento della soglia di attenzione di cui alla Tabella 4.2.2, l\'Autorità competente informa la popolazione ed invita a limitare il più possibile l\'uso degli autoveicoli e dei motocicli. Invita inoltre a ridurre al minimo tutte le attività che comportano l\'emissione di VOC (composti organici volatili). Date le caratteristiche dell\'inquinamento da ozono, l\'attività di informazione dovrà riguardare non solamente la zona A ma l\'intero territorio. In questo ambito il ruolo dell\'Amministrazione Provinciale diventa prioritario rispetto a quello dei singoli comuni