3° ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCE COMUNI CAPOLUOGO E COMUNI SUPERIORI A 50.000 ABITANTI
01 October, 2004
"PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10 E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE AL 2005 DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 60" 28 settembre 2004 PREMESSO CHE: - In data 14 luglio 2003, è stato sottoscritto da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il secondo Accordo di programma sulla qualità dell'aria finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005". CONSIDERATO CHE: - ¢ Nel 2001, nel 2002 e nel 2003 sono stati superati negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione i valori limite di PM10, aumentati del margine di tolleranza, previsti dalle direttive comunitarie, così come recepiti dal DM 60/00; - A fronte di tali superamenti l'U.E. ha chiesto di acquisire, per gli anni 2001 e 2002, le iniziative concrete intraprese dalle Regioni per affrontare tale criticità; - La Regione in accordo con le Province ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente per l'inoltro alla UE le iniziative assunte con il 1° e il 2° Accordo di Programma sulla qualità dell'aria; CONSIDERATO INOLTRE CHE: - I risultati dei provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati, nei due precedenti Accordi di Programma, hanno confermato il contributo positivo dei medesimi se pur insufficiente, rispetto ai limiti di emissione fissati dalle norme comunitarie e nazionali, pur a fronte di un contenuto disagio per la società regionale: - Il numero di superamenti del valore medio giornaliero resta il dato più problematico. Infatti il limite previsto di 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 giornate/anno è stato superato nel 2003 per un minimo di 70 giornate a Rimini fino ad un massimo di 118 a Forlì; - L'Accordo di programma 2003 - 2004 si è concluso con la stipula di nove accordi di programma sottoscritti da Provincie e Comuni con popolazione > a 50.000 abitanti comprensivi dei Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per il triennio 2004-2006 e degli interventi strutturali di mobilità sostenibile per un importo complessivo di 667 milioni di euro che prevedono: 1. il consolidamento per il triennio 2004-2006 del livello di servizio di 107 milioni di km/anno, di miglioramento della qualità e quantità dell'offerta, attraverso la previsione del concorso finanziario della Regione e degli Enti Locali per il mantenimento delle buone prestazioni del sistema; 2. il completamento entro il 2004 della fase transitoria di affidamento diretto dei servizi e di espletamento e aggiudicazione delle relative gare; 3. la realizzazione del programma di investimenti soprarichiamati e di monitoraggio sistematico degli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico sugli aspetti ambientali e dei parametri economici di esercizio per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza; 4. la realizzazione, a partire dal 2004, del sistema tariffario integrato della mobilità in Emilia-Romagna (STIMER), al quale la Regione ha assicurato un contributo di oltre 18 milioni di € (il 70% dell'onere complessivo dei 26 milioni di €); 5. il completamento entro il 2004 del travel planner degli orari di servizio di offerta al pubblico svolti in tutta la Regione; 6. Nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dal Contratto, la Provincia, il Comune e l'Agenzia dei Trasporti si impegnano a monitorare, perlomeno su base annua, la qualità attesa e percepita e a perseguirne il progressivo miglioramento anche, eventualmente, attraverso la previsione della misura della riduzione del corrispettivo annuo applicabile, all'esercente, in presenza di un peggioramento degli indici di Customer Satisfaction complessivi e/o parziali. - Il Piano d'Azione Ambientale 2001-2003 - II fase - ha in corso di finanziamento interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti in atmosfera sia da sorgenti fisse che da mezzi di trasporto delle merci, incentivando per questi ultimi la sostituzione con mezzi a metano, gpl ed elettrici, per un imposto complessivo pari a circa 4,2 Meuro; - si sono consolidati alcuni importanti interventi strutturali, già avviati con il primo Accordo ed in particolare: a) " treno dell'argilla" che riguarda il trasporto di argilla e feldspati, dal porto di Ravenna al polo ceramico di Sassuolo e Scandiano, attraverso lo scalo merci di Dinazzano, con l'obiettivo di togliere dalla strada circa 15.000 TIR/anno; b) rinnovo del parco degli autobus del trasporto pubblico locale con veicoli a ridotte emissioni inquinanti, con l'obiettivo di portare il parco ad una vetustà media inferiore a 10 anni; c) post-trattamento dei gas di scarico ed impiego di carburanti alternativi nelle flotte di autobus circolanti per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Con i provvedimenti già adottati si andrà all'installazione su 322 bus di sistemi di abbattimento delle emissioni; VALUTATA, pertanto, - la necessità di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM10 e per gli altri inquinanti normati, nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dalle Direttive dell'U.E. e recepiti da ultimo con il DM 60/02 ed in attesa dell'approvazione, da parte delle Province, dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria previsti dal D.Lgs 351/99. TUTTO CIO' PREMESSO La Regione Emilia-Romagna, le Province della Regione, i Comuni Capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA Articolo 1 Finalità 1. Il presente Accordo di Programma, in coerenza e continuità con quello sottoscritto il 14 luglio 2003, individua il complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazioni di PM10 del territorio regionale e costituisce strumento propedeutico alla definizione dei piani e programmi di tutela e risanamento della qualità dell'aria che le Province si sono impegnate ad adottare entro il 2004. Articolo 2 Impegni dei soggetti sottoscrittori l'Accordo 1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di Programma, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo di Programma con modalità omogenee, mediante intese attuative tra Province e Comuni; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni, descritti all'art. 6), entro il 10/10/2004 per i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, dell'art. 6, e entro il 20/12/2004, per i provvedimenti di cui al punto 2 dell'art. 6, proseguendo le attività di informazione e comunicazione previste dalla normativa vigente; d) attuare le procedure per il controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) di tutti i veicoli di proprietà di residenti nel territorio regionale, secondo gli accordi già sottoscritti, e potenziare contestualmente l'attività di vigilanza; e) dare concreta attuazione ai contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per il periodo 2004-2006 e promuover l'utilizzo del TPL durante l'intero arco della giornata e per l'intero territorio interessato dai piani e programmi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente. A tal fine dovrà essere progettata e realizzata una rete di corsie riservate e controllate attraverso sistemi automatici e telematici, da estendere alle direttrici di avvicinamento ai comuni capoluogo, in modo da garantire, attraverso il necessario aumento della velocità commerciale, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di trasporto collettivo, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'efficienza energetica del sistema dei trasporti, nonché la riduzione del costo di gestione del servizio stesso; f) attivare iniziative, progetti e programmi volti alla riorganizzazione dei sistemi di logistica urbana, allo scopo di: - ridurre la taglia e il numero dei veicoli per il trasporto merci circolanti mediante una concentrazione dei carichi unitari e la realizzazione di piattaforme logistiche urbane; - razionalizzare il percorso di detti mezzi aumentandone la velocità commerciale e l'efficienza del servizio; - ridurre i chilometri percorsi a parità di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di accesso alle sedi di attività commerciali e la gestione informatica degli itinerari; - ridurre l'occupazione impropria delle sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del traffico; g) individuare ed accelerare l'attuazione di tutte le misure di razionalizzazione e snellimento dei flussi di traffico attraverso l'applicazione delle migliori pratiche e tecnologie (es: regolazione automatizzata degli impianti semaforici, diffusione della sperimentazione del telecontrollo sugli incroci semaforici, controllo informatizzato degli accessi anche ad integrazione degli strumenti già esistenti di programmazione del traffico, miglioramento della segnaletica relativa ai provvedimenti adottati sulla circolazione, razionalizzazione dei lavori stradali nelle aree urbane in relazione agli orari di maggior flusso di traffico; …) h) prevedere nell'ambito dei piani e programmi di risanamento e tutela della qualità dell'aria, previsti dal D. Lgs. 351/99, dai DM 60 e 261/02, attualmente in corso di definizione da parte delle Province: - il progressivo divieto di circolazione nelle zone e negli agglomerati già individuati dalle Province dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro, dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro, nonché il divieto di circolazione nei centri urbani dei veicoli commerciali ad accensione spontanea Euro 1, anche se provvisti di bollino blu; - l'adeguamento dei mezzi del trasporto pubblico locale non Euro, in attesa della loro sostituzione con mezzi a metano, gpl o elettrici, ai valori di emissione previsti per i veicoli Euro, con idonei sistemi di abbattimento delle emissioni o con alimentazione non convenzionale (emulsione, biocarburante); - il progressivo incremento delle zone pedonali e/o delle ZTL con un obiettivo minimo non inferiore al 10% del territorio urbano; - la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri casa-scuola, l'incremento della dotazione dei percorsi di cui sopra e la realizzazione di una rete di itinerari progressivamente protetti, per agevolare l'utilizzo prevalente della bicicletta per tutti gli spostamenti di lunghezza inferiore ai 5 km. Alla progettazione e realizzazione della rete dei percorsi ciclo-pedonali sicuri, si deve accompagnare la progettazione e realizzazione degli interventi di traffic calming, in particolare attraverso la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie e l'utilizzo esteso dei passaggi pedonali sopraelevati, l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità e la progressiva estensione delle zone con limite di velocità di 30 Km nei centri urbani interessati dal programma degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente; - completare la nomina dei mobility managers aziendali e di area e dare attuazione ai piani degli spostamenti casa-lavoro, da rendere obbligatori per tutte le aziende che rientrano nei parametri previsti dai decreti del ministero dell'ambiente, prevedendo anche le necessarie azioni per garantire il monitoraggio dei risultati attesi. Nel caso delle amministrazioni e delle aziende pubbliche operanti nel territorio dell'agglomerato, la nomina del mobility manager e la predisposizione ed attuazione del piano degli spostamenti casa-lavoro dovranno completate entro la fine del 2005; - il divieto di utilizzo negli impianti termici dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ai sensi dell'art. 11 del DPCM 08/03/2002; i) prevedere nei provvedimenti di cui all'art. 6 l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale. j) Completare la trasformazione entro il 2005 degli impianti termici della Pubblica Amministrazione da gasolio a metano, gpl o allacciarli a reti di teleriscaldamento. Tale impegno è prioritariamente riferito agli impianti di proprietà degli Enti sottoscrittori; k) promuovere l'adeguamento degli impianti termici per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici, secondo quanto previsto dalla DGR n. 387/2002, nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili; l) verificare e sviluppare l'attuazione degli indirizzi, forniti alle Aziende di gestione dei servizi, per la destinazione di investimenti aziendali all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento, alla realizzazione di progetti per il teleraffrescamento sulla costa, nonché all'acquisto di nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi..) affinché, entro il 31/12/2005, almeno il 50% di quelli in esercizio risultino tali, fino al completamento del rinnovo dell'intero parco automezzi entro il 31/12/2007; m) indirizzare le Aziende di trasposto pubblico locale e di servizi all'utilizzo di gasolio con tenore di zolfo < 10 ppm; n) proseguire e sviluppare nei capitolati d'appalto di opere pubbliche la condizione di utilizzo di mezzi omologati almeno Euro 2, privilegiando i parchi veicolari eco-compatibili, (elettrici, ibridi, gas metano e gpl). Tale condizione è estesa alle aziende che svolgono il trasporto delle merci nonché l'erogazione dei servizi; o) acquistare nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano, gpl, elettrici, ibridi) con l'obiettivo di sostituire tutti i veicoli non Euro comunque entro il 2005; p) ricercare con le Aziende di servizi, che effettuano la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, le soluzioni logistiche necessarie a trasferire da gomma a rotaia quote progressive di RSU da avviare allo smaltimento ed utilizzare, per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento nei centri abitati, compattatori e veicoli elettrici o a metano, utilizzando gli incentivi previsti dal DM 21/12/2001; q) promuovere, sulla base di alcune positive esperienze, l'attivazione di servizi di trasporto dedicati alle zone industriali anche con il concorso delle Aziende pubbliche di trasporto, delle Agenzie locali della mobilità e dell'attività dei mobility managers, analogamente a quanto previsto dalla lettera h); r) ricercare, inoltre, ulteriori accordi volontari, con le aziende di produzione di beni e servizi ad elevata capacità emissiva (centrali di potenza, cementifici, ecc..) per il contenimento delle emissioni inquinanti; s) promuovere, da parte delle Province, nell'ambito dei piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria, la fissazione di limiti di emissione di maggior tutela per le sorgenti fisse, sulla base delle migliori tecniche disponibili sul mercato. Articolo 3 Campo d'applicazione 1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta. 2. Fino a che non saranno resi esecutivi i piani e programmi di tutela e risanamento della qualità dell'aria continuano a trovare applicazione, anche per la stagione invernale 2005-2006 i provvedimenti di cui all'art. 6.- Articolo 4 Interventi virtuosi attivati a seguito del 1° e 2° Accordo di Programma Sulla qualità dell'aria 1. Le Province, nella fase di elaborazione dei piani e programmi, la cui adozione è prevista per la fine del 2004, confermano e implementano tutti quegli interventi strutturali di mobilità sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria già attivati con il 1° e 2° Accordo di Programma dagli Enti sottoscrittori, predisponendo uno specifico sistema di monitoraggio, in collaborazione con l'ARPA, ed attività di benchmarking di analoghe politiche, già attuate in altre realtà nel territorio della UE, segnalando l'efficacia delle azioni virtuose attuate dai Comuni e riportate nell'allegato 3, anche ai fini della predisposizione dei Piani urbani della mobilità (PUM). 2. L'adeguamento della rete di monitoraggio delle qualità dell'aria, sulla base di quanto previsto dalle Direttive comunitarie e dai relativi decreti ministeriali di recepimento, prenderà avvio a partire dal 2005, previa approvazione del Comitato di indirizzo di ARPA, sulla base di un elaborato, proposto dal tavolo tecnico dell'inquinamento atmosferico, costituito dagli Enti sottoscrittori dell'Accordo. Articolo 5 Conferenza dei Sindaci 1. Per attuare e gestire l'accordo con i criteri e le modalità richieste dalla scala territoriale di area vasta, viene confermato e rafforzato lo strumento della Conferenza dei Sindaci costituita dal Comune capoluogo, dai Comuni dell'area stessa e dalla Provincia che ne assicura l'impulso e il coordinamento. In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente accordo così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative aree di influenza al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai cittadini. Articolo 6 Provvedimenti e modalità di adozione 1. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 21/10/2004 al 07/01/2005 : 1.1 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane identificate dai Comuni dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro nonchè dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 19.30, anche se provvisti di bollino blu. 2. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 21/10/2004 al 07/12/2004 e dal 7/01/2005 al 31/03/2005 nei territori comunali, tenuto conto dei principali flussi di traffico,: 2.1. limitazione della circolazione privata a targhe alterne il giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Possono quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa dispari. 2.2. Nella medesima giornata e fasce orarie indicate al punto 2.1. si applica la limitazione totale della circolazione per i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro, nonchè dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro, anche se provvisti di bollino blu. 3. Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 07/01/2005 al 31/03/2005 : 3.1 Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane identificate dai Comuni dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro nonchè dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, anche se provvisti di bollino blu. 4. Ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione potranno essere assunti dai Sindaci, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteoclimatiche sfavorevole alla dispersione degli inquinanti. In caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti. 5. I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling) nonché all'auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai: - Veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q ) Euro III conformi alla Direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/01/2001; - Veicoli commerciali pesanti (oltre i 35 q) Euro 3 conformi alla Direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001; - Veicoli Euro 4, conformi alla Direttiva 98/69B CE.; - Veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni riportate in allegato 1. 6. Per una più efficace armonizzazione delle deroghe, vengono fornite nell'allegato 2 indicazioni sulle tipologie di veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione. Articolo 7 Ulteriori iniziative 1. Nell'ambito delle politiche di promozione della mobilità sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle città e di educazione ambientale, i Comuni, oltre alle misure già adottate, attivano provvedimenti di limitazione della mobilità privata per almeno cinque domeniche all'anno individuate e programmate nell'ambito della Conferenza dei Sindaci da svolgere nelle forme e con le modalità più appropriate alle esigenze delle comunità amministrate. Di tale programmazione è data preventiva comunicazione alla cittadinanza. 2. Le Province e i Comuni confermano l'esigenza di proseguire nelle iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasposto pubblico negli orari di punta. 3. I sottoscrittori dell'Accordo convengono sulla necessità di affrontare il tema della mobilità sostenibile, in coerenza con i processi di organizzazione della qualità urbana, della programmazione degli orari e delle molteplici funzioni delle città. A tal fine promuovono una sede di confronto, coordinata dalla Regione, per ricercare e sperimentare le soluzioni più efficaci e innovative, individuando anche proposte e progetti per successivi accordi da finanziare con il concorso di risorse locali, regionali, nazionali ed europee. Articolo 8 Informazione e Comunicazione 1. Tutti gli Enti sottoscrittori, sulla base della positiva esperienza del precedente Accordo, convengono nel proseguire, anche con forme organizzative comuni, per consentire alla cittadinanza di organizzarsi al meglio, l'efficace campagna regionale di informazione "liberiamo l'aria" che ha supportato le misure di limitazione della circolazione sia permanenti che temporanee adottate nella passata stagione, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione . 2. L'ARPA, analogamente a quanto realizzato nel corso dei due Accordi precedenti, continuerà nella gestione del sito www.liberiamolaria.it in cui vengono inseriti i dati di qualità dell'aria, i dati meteorologici, le previsioni a 72 ore delle concentrazioni di PM10 , nonché i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni locali. 3. La Regione si impegna inoltre, con il contributo delle Aziende USL e dell'ARPA, a proseguire la campagna di informazione e comunicazione sui rischi sanitari da PM10 . 4. Le Province ed i Comuni integrano la campagna regionale di comunicazione con iniziative e strumenti diretti ad informare i propri cittadini. Articolo 9 Monitoraggio e verifica dell'accordo 1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere le necessarie verifiche a livello istituzionale e con le rappresentanze economiche e sociali per il monitoraggio dell'Accordo e per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari. 2. Per la valutazione e comunicazione dei risultati raggiunti dall'attuazione dell'insieme delle misure del presente Accordo, la verifica si concluderà con la presentazione di un bilancio ambientale sulla base dei dati forniti dalle Province. Articolo 10 Autorità competente 1. L'adozione e la revoca dei provvedimenti restrittivi ed i relativi controlli sono di competenza dei Sindaci. 2. In caso di aree sovracomunali interessate a provvedimenti di limitazione di cui all'art. 6 la Provincia coordina e supporta i Comuni interessati nell'attività di informazione e comunicazione. Articolo 11 Vigilanza e controllo 1. Per le limitazioni alla circolazione le amministrazioni locali si avvalgono della polizia urbana e del supporto del personale ausiliario del traffico e, ove possibile, di personale appartenente a forme associative ritenute idonee allo scopo. A tal fine la regione e gli Enti locali sottoscrittori sono impegnati a ricercare ogni utile forma di collaborazione con gli Organi dello Stato preposti alle attività di sicurezza sul territorio. Articolo 12 Sanzioni 1. Le infrazioni ai provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione, attuative del presente Accordo di Programma, sono punite ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. 2. La mancata attuazione del presente accordo ed il mancato rispetto dei contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori comporterà la sospensione dei contributi per il finanziamento delle misure previste dal programma straordinario sulla mobilità. Art. 13 Provvedimenti contingibili ed urgenti 1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia su tutto il territorio regionale o porzioni del medesimo, qualora la mancata adozione dei provvedimenti previsti dal presente accordo, nonché la contestuale situazione meteoclimatica, rivelino un consistente incremento degli inquinanti atmosferici, tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica. 2. Qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale, eventuali decisioni di modifica o sospensione temporanea dei provvedimenti, saranno assunte a seguito di concertazioni tra i sottoscrittori dell'Accordo. Art. 14 Provvedimenti infrastrutturali 1. L'Accordo di programma 2003 - 2004 si è concluso con la stipula di nove accordi di programma sottoscritti da Provincie e Comuni con popolazione > di 50.000 abitanti comprensivi dei Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale per il triennio 2004-2006 e degli interventi strutturali di mobilità sostenibile, di cui all'allegato 3, per un importo complessivo di 667 milioni di euro.