Bari, presentata in consiglio comunale la Tares. Relazione del sindaco Emiliano
Relazione del sindaco Michele Emiliano in Consiglio Comunale in ordine al nuovo sistema del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il Piano Economico Finanziario prevede il costo del contratto di servizio Amiu per l’anno 2013 pari a 63 milioni di euro. Modalità di pagamento. I casi di esenzione
04 October, 2013
In merito alla Tares, è bene innanzitutto spiegare ciò che prevede la normativa nazionale. La manovra fiscale per l’anno 2013 scaturisce dall’esigenza di dover reperire maggiori entrate proprie, a seguito delle nuove norme in materia di federalismo fiscale municipale e dei provvedimenti governativi emanati nel corso del 2011, in particolare la cosiddetta manovra Monti e i successivi decreti relativi alla spending review.
Tali norme hanno profondamente innovato lo scenario delle entrate dei Comuni, avviando il passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma. In questa nuova stagione siamo passati da oltre 11 miliardi di trasferimenti statali annui complessivi, assegnati in base al criterio della spesa storica, ai tributi propri e compartecipazioni, con l’accelerazione di un processo di introduzione di nuove tasse ed imposte, compresa l’anticipata applicazione della nuova IMU, e l’introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della Tarsu, a partire da quest’anno. Inoltre, è stata conferita ai Comuni la facoltà di introdurre ulteriori tributi, come l’Imposta di soggiorno e di scopo.
La Tares (Tassa sui Rifiuti e Servizi) ha sostituito la tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu), in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del decreto Monti “Salva Italia”.
Nello ratio della legge la tariffa mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, introducendo un sistema che tende a far pagare a ciascun contribuente per i rifiuti che effettivamente produce, secondo il principio cardine ambientale sancito dall’Unione Europea del “chi inquina paga”.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del ‘99.
Le quantità di rifiuti prodotti comprendono sia quelli urbani che quelli speciali assimilati. A tal fine il Comune di Bari, nell’ambito del Regolamento Tares di cui alla proposta alla vostra attenzione, revocando il precedente Regolamento ambientale del ’98, ha stabilito i nuovi criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali provenienti dalle attività economiche.
La tassa copre interamente i costi sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che comprende lo spazzamento stradale, la raccolta indifferenziata e differenziata, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti, i cui costi sono stati tutti previsti nel Piano Economico e Finanziario del Servizio di gestione rifiuti urbani, di cui alla proposta alla vostra attenzione, pari complessivamente a € 60.417.925,03 Iva inclusa. A ciò va aggiunto il contributo a carico del civico bilancio pari a € 4.016.038,80 per la copertura finanziaria delle agevolazioni concesse dall’Amministrazione Comunale.
A tal proposito, si rileva che il Piano Economico Finanziario prevede in € 63.014.456,22 il costo del contratto di servizio per l’anno 2013, che è sostanzialmente in linea con il costo sostenuto nell’anno 2012, attestatosi a complessivi € 63.200.000, pur in presenza dei fisiologici ed oggettivi incrementi dei costi di esercizio, determinati dall’aumento del prezzo del carburante e degli oneri per imposte dirette e indirette, a cui si aggiungono i maggiori costi dovuti all’estensione della raccolta differenziata porta a porta nei vari quartieri cittadini e l’aggravio determinato dall’ecotassa applicata dalla Regione Puglia per il conferimento dei rifiuti in discarica.
La Tares, quindi, è costituita dalla somma di due quote:
· quota fissa, quantificata in base ai costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (quali lo spazzamento e lavaggio stradale, gli investimenti e gli ammortamenti per gli impianti, costi amministrativi di riscossione ed accertamento del Tributo);
· quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti complessivamente prodotti nel territorio di ciascun Comune e alle caratteristiche del servizio offerto (sono previsti i costi per la raccolta e trasporto RSU, per il loro trattamento e smaltimento, nonché per il riciclo e la raccolta differenziata).
Alla tariffa si perviene tramite criteri di calcolo basati su 4 coefficienti, Ka, Kb, Kc e Kd.
Per le utenze non abitative, per ciascuna categoria produttiva o commerciale viene determinato:
• un coefficiente Kc, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, mediante il quale si calcola la quota fissa della tariffa;
• un coefficiente Kd, che tiene conto della quantità di rifiuti connessa alla tipologia di attività, mediante il quale si calcola la quota variabile della tariffa;
• la tariffa a metro quadro per la quota fissa;
• la tariffa a metro quadro per la quota variabile.
La quota fissa si ottiene moltiplicando la superficie tassabile del contribuente per il coefficiente Kc e per la tariffa a metro quadro relativa alla quota fissa. La quota variabile, invece, si ottiene moltiplicando la superficie tassabile per il coefficiente Kd e per la tariffa a metro quadro relativa alla quota variabile.
Per quanto riguarda le utenze di tipo abitativo, oltre alla superficie utilizzata, per la prima volta viene introdotto il numero dei componenti che di fatto utilizzano l’immobile oggetto di tassazione (quindi a prescindere dal nucleo anagrafico previsto nello Stato di famiglia), al fine di valutare l’effettiva quantità del rifiuto prodotto nell’immobile oggetto di tassazione.
Pertanto, per il calcolo delle tariffe di tipo abitativo, si utilizza:
• un coefficiente Ka, per tutti i Comuni del Mezzogiorno superiori a 5.000 abitanti, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla superficie e al numero dei componenti, mediante il quale si calcola la quota fissa della tariffa;
• un coefficiente Kb, che tiene conto della quantità di rifiuti connessa al numero dei componenti, mediante il quale si calcola la quota variabile della tariffa;
• la tariffa a metro quadro per la quota fissa;
• la tariffa per la quota variabile.
Le modalità di pagamento della Tares sono identiche a quelle della Tarsu, pertanto è prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione o mediante quattro rate bimestrali, attraverso un modello F24 da pagarsi presso qualsiasi sportello postale o bancario, senza costi di commissione. Ovviamente sarà possibile anche utilizzare dei semplici bollettini di conto corrente postale. Le tariffe, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla norma, sono indicate nella proposta di deliberazione che, a seguito dell’esame e dell’approvazione del Regolamento Tares e del Piano Economico Finanziario nell’ordine sequenziale derivante dalle linee guida definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, completa l’intera manovra relativa all’istituzione e all’applicazione della stessa tassa.
Alcuni esempi. Dalle analisi effettuate sulla base di simulazioni condotte sulla banca dati comunale dei contribuenti attualmente dichiarati, emerge che:
· per le utenze abitative, un appartamento medio dichiarato ai fini della tassazione per 80 mq. in caso di unico occupante (che gode di una riduzione tariffaria pari al 20%) vi è una diminuzione dell’importo da pagare ai fini Tares (rispetto alla Tarsu) di oltre il 28%; mentre a partire da un nucleo di 3 componenti è previsto un aumento del 3%, che può arrivare al 31,44% solo nei casi di 6 o più componenti (è del tutto evidente che, secondo i principi sopra illustrati, sulla base della nuova tassazione maggiore è il numero dei componenti familiari, più elevata è la quantità di rifiuto prodotta e quindi più alta la tassazione);
· per le utenze non abitative, su un totale di 30 categorie commerciali previste, solo per 5 di esse è previsto un aumento della nuova tassazione rispetto alla vecchia Tarsu (che varia dal 3 % alla punta massima del 55%, quest’ultima peraltro per un numero limitato di contribuenti). La quasi totalità di contribuenti, infatti, gode di un abbattimento che, per alcune categorie (quali stabilimenti balneari o autosaloni), risulta particolarmente consistente, sfiorando addirittura il 70%. Un risultato ottenuto grazie alla scelta, adottata negli ultimi anni, di applicare una gradualità degli aumenti tariffari. Ciò allo scopo di avvicinarsi il più possibile a quel 100% della copertura del servizio e di evitare, al momento dell’applicazione della Tares, un impatto fortemente oneroso sul carico fiscale dei contribuenti, come invece è avvenuto nella maggior parte dei Comuni. Non da meno ha contribuito l’efficace attività di lotta all’evasione fiscale condotta dagli uffici comunali nell’ultimo biennio, che ha consentito di recuperare ben 1,8 milioni di mq. di maggior superficie tassabile, in aggiunta ai 4,8 milioni di mq. precedentemente tassati, e di perseguire l’obiettivo della perequazione del carico fiscale tra i contribuenti.
Peraltro, al pari di quanto previsto nel precedente Regolamento Tarsu, il Comune di Bari ha previsto forme agevolative di totale esenzione della tassa legate al reddito (non superiore a 4.000,00 € valore ISEE), a condizione che nessuno dei componenti del nucleo sia proprietario, ovvero titolare di diritti reali di godimento, di alcun immobile su tutto il territorio nazionale.
Invece per gli ultraottantenni, la totale esenzione della tassa è prevista in caso di valore ISEE non superiore a 10.000,00 €, a condizione che occupi un’abitazione con massimo due pertinenze in proprietà o in usufrutto o in locazione, adibita ad abitazione principale, e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale.
Nel caso in cui il valore ISEE superi i 5.000,00 € ma risulti inferiore a 7.000,00 €, è prevista una riduzione tariffaria del 20% a condizione che si occupi un immobile con massimo 2 pertinenze, in proprietà o in usufrutto o in locazione, adibito ad abitazione principale, e che nessuno dei suoi componenti risulti proprietario o titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale.
Le agevolazioni per le utenze domestiche devono essere presentate esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali provvederanno contestualmente a rilasciare la relativa documentazione ISEE. Quindi il contribuente avrà il vantaggio di poter richiedere al CAF il rilascio del valore ISEE e, contestualmente, senza doversi recare presso gli sportelli comunali, di inviare online tramite il portale comunale la relativa istanza già protocollata informaticamente. I dati saranno immessi direttamente negli archivi della banca dati della Ripartizione Tributi.
Sono previste anche forme di riduzione tariffaria fino al 40% della parte variabile, per tutte le utenze non domestiche che avviino al recupero, in una percentuale minima del 30%, i propri rifiuti assimilati.
Anche per le utenze abitative sono previste riduzioni del 10% della parte variabile della tariffa per la raccolta differenziata di quartiere superiore al 50% del totale del rifiuto prodotto, e del 30 % della parte variabile della tariffa relativa ai singoli utenti domestici che dimostrano di aver conferito l’anno precedente in modo differenziato i rifiuti, a partire dalla misura minima di kg 550 annui.
Le esenzioni per i locali individuati dal Comune e affidati alle Onlus e per quelli utilizzati dagli Enti morali e le riduzioni tariffarie per le aree scoperte destinate alla commercializzazioni di autoveicoli o ad attività aventi analoga produttività di rifiuti, completano il quadro complessivo delle agevolazioni previste nel Regolamento Tares, con l’obiettivo sia di sostenere i soggetti economicamente e socialmente deboli che di premiare i contribuenti che fanno correttamente la raccolta differenziata.