Roma, blocco auto 23 febbraio: chi può circolare
L'elenco completo di chi potrà circolare anche con il blocco delle auto previsto per la domenica a piedi del 23 febbraio 2014
20 February, 2014
Esenti dal blocco traffico di Roma del 23 febbraio, anche all'interno della Fascia Verde, sono le seguenti categorie (ma noi vi consigliamo comunque di muovervi a piedi o in bici e di partecipare alle tante iniziative della giornata):
1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO “5”;
4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO “5”;
5. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO “2”;
6. motocicli a 4 tempi EURO “3”;
7. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, l uce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;
13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e i ndifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
21. veicoli degli operatori dell’informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l’aeroporto di Ciampino e
Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l’attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al Coni o ad altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
32. autoveicoli utilizzati da colori i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Uffiaciali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello.