Dalla proposta di nuova direttiva, gli articoli sulla proroga
A condizione che..
05 October, 2005
articolo 20 comma 1 (traduzione italiana):
gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:
a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;
b) sia predisposto, e successivamente trasmesso alla Commissione, un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, parte B, e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato
articolo 20 comma 3:
Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di tolleranza massimo indicato, per ciascun inquinante interessato, nell'allegato XI o nell'allegato XIV.
articolo 20 comma 4 (traduzione):
Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le trasmettono i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.
Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 siano soddisfatte.
In caso di obiezioni la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.
.