Referendum, sfruttamento risorse energetiche. Si passa da 30 anni a nessuna scadenza temporale
Grazie ad una legge del Governo approvata nel dicembre 2015, le piattaforme del petrolio e del gas potranno sfruttare le risorse naturali non più per trent’anni ma “per tutta la vita utile del giacimento”. Il referendum del 17 aprile 2016 ha lo scopo di fermare il singolare privilegio concesso dal Governo italiano ai petrolieri
01 April, 2016
Il nocciolo del problema è nell'espressione “per la durata di vita utile del giacimento”. Gli italiani votando "SI" al referendum del 17 aprile 2016 possono abrogare il “singolare” privilegio concesso dallo Stato Italiano
alle aziende petrolifere e del gas. Infatti è la prima volta che uno Stato concede a delle società private lo sfruttamento delle proprie risorse naturali (e
dunque di un bene pubblico) senza specificare un termine temporale. Questa norma è inoltre un pericoloso precedente
che potrebbe essere esteso anche ad altre risorse dello Stato.
A sottolineare l’importanza di questo aspetto è stata Rossella Muroni, presidente di Legambiente: “E’ importante ricordare – ha dichiarato Muroni – che mettere una scadenza alle concessioni date a società private, che svolgono la loro attività sfruttando beni appartenenti allo stato, non è una fissazione delle associazioni ambientaliste o dei comitati, ma è una regola comunitaria. Non si capisce perché in questo caso, le compagnie petrolifere debbano godere di una normativa davvero speciale, che non vale per nessun altra concessione”.
Il referendum vuole dunque fermare l’ennesimo “incentivo” dato alle aziende del gas e del petrolio da parte del Governo. Infatti le piattaforme “off shore” sia dal punto di vista delle procedure amministrative e sul piano economico godono già di una posizione di favore rispetto alle concorrenti europee, in particolare inglesi e tedesche. Ad esempio le piattaforme italiane non devono produrre alcuna garanzie assicurative in caso di incidenti (come si fa nel Regno Unito, primo paese europeo per concessioni off shore). Né tantomeno sottostare alla normativa stringente della legge Seveso “Rischio di incidente rilevante” (grazie alla legge articolo 1 n. 238/2005) nonostante siano già accaduti incidenti importanti. Escludendo le piattaforme “off shore” dalla categoria di impianti a rischio di incidente rilevante e dunque non rientrando nell’Inventario Nazionale come invece gli stabilimenti chimici o petrolchimici – spiega Greenpeace – “non hanno l'onere di dimostrare quali accorgimenti sono in grado di adottare per scongiurare, contenere o mitigare gli sversamenti di ingenti quantità di idrocarburi in mare”. E ciò nonostante la Commissione europea abbia pubblicato, relativamente alle attività “offshore” di estrazione di petrolio e gas, un documento che analizza come potrebbe essere strutturato e come potrebbe operare un sistema di responsabilità, dal punto di vista della prevenzione e del risarcimento, nel caso di inquinamento marino, visti i danni ambientali secondo l’ex commissario Ue dell’Ambiente Potocnik fino a 900 milioni di euro l’anno.
Anche dal punto di vista dei tributi l’Italia è considerata quasi un paradiso fiscale. Se lo Stato Italiano non “svende” le proprie risorse naturali, poco ci manca: si paga una “aliquota di prodotto” annuale (royalty) tra le più basse al mondo (il 7% per il petrolio contro ad esempio il 37% della Germania, che è già in media una delle più basse). In più c’è una franchigia, come spiega Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente: la normativa italiana «prevede per il petrolio che le prime 20mila tonnellate estratte in terraferma e le prime 50mila tonnellate estratte in mare siano esenti dal pagamento di aliquote. Stesso discorso vale per i primi 25milioni di Smc di gas estratti in terra e i primi 80milioni estratti in mare. Addirittura gratis le produzioni in regime di permesso di ricerca». Insomma una vera pacchia.
Una vittoria del "Sì" al referendum eliminerebbe la concessione senza scadenze temporali, così come era prima del dicembre 2015, e di fatto pertanto l'attività petrolifera in corso entro le 12 miglia, si esaurirebbe secondo le scadenze già stabilite, e cioè con una durata di 30 anni più eventuali proroghe (e cioè fino a 50 anni totali). E ciò era noto a ogni società petrolifera (e ai suoi dipendenti) fin dal momento del rilascio della concessione. Questo punto infatti – spiega Greenpeace - è stato chiarito dalla stessa Corte Costituzionale che, nella sentenza di ammissibilità del quesito referendario (sentenza n.17/2016), ha precisato che l'effetto di una eventuale vittoria del “Sì” sarà quello di impedire "deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati (e cioè oltre i 50 anni totali, ndr)".
La questione del costo smantellamento delle installazioni offshore. Grazie a questa legge le aziende del gas e del petrolio non devono più preoccuparsi del costo dello smaltimento delle piattaforme off shore. Infatti avendo la possibilità di gestire la vita utile del giacimento, le società del petrolio e del gas sono le uniche titolate a determinare la dismissione di una piattaforma. E ciò non dipende esclusivamente dalla coltivazione del petrolio ma dall'efficacia dei titoli abilitativi e poiché tra questi rientrano anche le attività di ricerca, la dismissione di un impianto potrebbe procrastinarsi nel tempo oltre ogni ragionevole interesse economico.
NOTE TECNICHE:
Il testo del quesito è il seguente: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per 2 la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?».
Articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Testo In vigore”PRE REFERENDUM
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Il
divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle
linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9
della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,
nonché l'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della
esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Il divieto è
altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di
costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle
suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati
sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione
finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino
ambientale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4%
al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento
dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti
nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo
economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli
adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino,
anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture
tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di
contrasto dell’inquinamento marino.
(comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 239, legge n. 208 del 2015 e dall'art. 2, comma 1, legge n. 221 del 2015)
FONTI:
- COMUNICATO STAMPA LEGAMBIENTE DEL 16 MARZO 2016 - REFERENDUM
- MAPPA PIATTAFORME E RICERCA LEGAMBIENTE
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/piattaforme_e_ricerca_entro_le_12miglia_2016.pdf
- COMUNICATO STAMPA UE DEL 16 MARZO 2016 - Smaltimento sostenibile delle piattaforme petrolifere offshore
http://cordis.europa.eu/news/rcn/9662_it.html
- Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione) Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/96625dl.htm
- FAQ REFERENDUM GREENPEACE
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/referendum-trivelle/faq/
- INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
- Rapporto UE. Danni e Assicurazione civile. Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities
http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/doc/2013/20131028_b3-978 1_final_report.pdf