Puglia, bocciatura dell'ecotassa regionale: il comune di Lecce chiede 1,2 milioni
Dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale le legge regionale sull'ecotassa accogliendo il ricorso proposto da oltre 70 comuni salentini, il comune di Lecce presenta il conto e chiede indietro i soldi versati negli ultimi quattro anni
26 April, 2017
Una buona notizia per i Comuni salentini, ma altresì per tutti i Comuni della Puglia. La Corte Costituzionale, con sentenza depositata nella giornata di ieri, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale sull’ecotassa accogliendo il ricorso proposto da oltre 70 Comuni della Provincia di Lecce, difesi dall’Avv. Luigi Quinto. La vicenda ha origine nel 2014 quando i comuni salentini, con in testa il Comune di Lecce, si sono opposti alla decisione della Regione Puglia di fissare l’ecotassa nella misura di € 25,82 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, corrispondente all’aliquota massima consentita dall’ordinamento, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di raccolta differenziata, dando così avvio alla battaglia legale.
Nel ricorso proposto sono stati censurati gli atti regionali per violazione dei criteri applicativi della legge statale risalente al 1995 che ha istituito l’ecotassa. La norma -come illustrato nel ricorso proposto davanti al giudice amministrativo- al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materie prime ed energia, prevede una riduzione al 20% del tributo per l’ipotesi in cui venga conferito in discarica solo lo scarto di uno dei trattamenti previsti dalla legge per il recupero del rifiuto. La Regione ha disconosciuto la premialità prevista dalla legge statale per la gran parte dei comuni salentini, fissando il pagamento dell’ecotassa nella misura massima, invocando la L.R. n. 38/2011 che fa riferimento alla raccolta differenziata come unico parametro per beneficiare dell’abbattimento del tributo. La Regione ha ritenuto che la riduzione del tributo operi esclusivamente in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune sia in valore assoluto sia come incremento rispetto all’anno precedente. Con ciò di fatto disapplicando la legge statale che invece valorizza il trattamento cui i rifiuti sono sottoposti prima del loro definitivo smaltimento.
Nel ricorso al Giudice amministrativo è stato dimostrato che il moderno sistema impiantistico della provincia di Lecce, entrato in funzione nel 2009, determina, all’esito del processo di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, lo smaltimento in discarica solo di una percentuale contenuta nella misura del 30%, la più bassa della Puglia.
La tesi era stata condivisa dai Giudici del TAR di Lecce che con una ordinanza del 2015 avevano rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione sulla compatibilità della Legge Regionale pugliese n. 38/2011 con la disciplina statale. La Corte Costituzionale ha accolto integralmente le argomentazioni del legale dei Comuni riconoscendo in via preliminare che la premialità si applica anche ai rifiuti raccolti in maniera indifferenziata: “il tributo speciale istituito dalla legge n. 549 del 1995 ha carattere generale, come si evince dalla chiara finalità espressa dall’art. 3, comma 24 (riduzione dei rifiuti, con conseguente minore conferimento in discarica, recupero di materia prima e produzione di energia) e come è confermato dalle modalità di calcolo del tributo, commisurato a ogni chilogrammo di rifiuto conferito (comma 29).
L’art. 3, comma 40, prevede un trattamento fiscale agevolato (il 20 per cento della “ecotassa”) «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Con le espressioni «scarti» e «sovvalli», la norma si riferisce ai residui inutilizzabili derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, operazioni che appaiono esaurire, nella prospettiva del legislatore, tutte o le principali forme di produzione di tali sostanze da conferire in discarica. ...Dalla disciplina in esame non è corretto desumere che, al fine di beneficiare della riduzione tributaria, gli scarti e i sovvalli debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato”.
La Corte Costituzionale ha quindi ravvisato il contrasto tra la disciplina statatale, che riconosce la premialità ai rifiuti che subiscono i trattamenti praticati in provincia di Lecce prima di essere conferiti in discarica, e la normativa regionale, che esclude per quei rifiuti ogni forma di riduzione. Il Giudice delle Leggi ha dichiarato la incostituzionalità della legge regionale sotto un duplice profilo, sia perchè afferente alla materia dell’ambiente nella quale solo lo Stato ha il potere di legiferare, sia perché interferisce con la competenza statale esclusiva in materia tributaria. La disposizione regionale censurata – ha concluso la Corte – deve essere dichiarata incostituzionale perché applica al medesimo presupposto d’imposta l’aliquota massima, anziché quella ridotta, e si pone così in netto contrasto con la norma statale.
Della sentenza della Corte Costituzionale beneficeranno tutti i comuni della Provincia. Con un distinguo. La sentenza varrà per le annualità future, a partire dal 2018, per tutti i comuni, indipendentemente dal fatto che abbiano proposto un tempestivo ricorso giurisdizionale. Per quanto riguarda le annualità pregresse i benefici riguarderanno i soli comuni che hanno proposto i ricorsi davanti al giudice amministrativo. Questo perchè l’efficacia retroattiva delle decisioni della Corte Costituzionale incontra un limite nei così detti rapporti esauriti, quelli cioè che sono divenuti definitivi.
Il risparmio complessivo per l’anno in corso per i comuni ricorrenti sarà di circa 3.000.000,00 di euro, con l’ulteriore possibilità per i Comuni interessati di chiedere alla Regione Puglia il rimborso delle maggiori somme finora pagate negli ultimi quattro anni, che si calcola intorno ai 10 milioni di euro. L’auspicio è che, alla luce dei principi affermati dal Corte Costituzionale, si ponga finalmente fine alla fase di contrapposizione e che si passi ad un tavolo di confronto e concertazione tra gli Enti coinvolti, così da poter pervenire ad una soluzione che miri a salvaguardare sia il contenimento della tassazione a carico dei cittadini salentini, sia la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, riconoscendo al contempo lo sforzo e l’impegno profusi dalla Provincia di Lecce nella incentivazione del trattamento finalizzato al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti.
La Regione deve senza indugio restituire le somme versate in eccesso dai Comuni. Quelle somme potranno poi essere girate degli Enti locali ai cittadini riducendo la tassazione per le annualità a venire. E’ questo il primario obiettivo del Comune di Lecce. La chiave della vicenda è tutta nella sintesi contenuta in un capo della decisione della Corte Costituzionale, che rende giustizia di quanto ho sempre sostenuto nel contronto con la Regione: “Nulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano, operando su piani diversi, nel senso che l’applicazione delle riduzioni tributarie ai comuni virtuosi e delle addizionali a quelli inadempienti nella raccolta differenziata non esclude che tutti gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, in quanto residui non più riutilizzabili, possano essere depositati in discarica beneficiando dell’aliquota ridotta al 20 per cento, indipendentemente dalle modalità di raccolta dei rifiuti sottoposti a tali processi”.