Roma, è arrivata l'ordinanza che vieta l'alcol di notte nelle zone della movida. In vigore tutti i giorni dal 7 luglio
Il provvedimento valido dal 7 luglio al 31 ottobre, vieta vendita, somministrazione e consumo di alcolici e superalcolici in zone e orari determinati. Obbligo per gli esercenti di esporre un avviso in quattro lingue
06 July, 2017
La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l'ordinanza anti alcol che dal 7 luglio al 31 ottobre, stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in specifiche aree della Capitale oltre determinati orari. L'obiettivo del provvedimento, ha spiegato il Campidoglio, è "evitare che si verifichino episodi di violazione delle regole, dell'ambiente e del contesto urbano o di grave turbamento della quiete pubblic"
L’ordinanza, riguarda le zone tipiche della ‘movida’, dove si registrano i maggiori problemi: centro storico, Monti, Celio, Esquilino, Trastevere, Testaccio, Prati, San Lorenzo, Ponte Milvio, Eur, Ostia.
In tutti i giorni della settimana è vietato agli avventori:
- Dalle ore 24.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Sanzione amministrativa: 150 euro.
- Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Sanzione amministrativa: 150 euro.
In tutti i giorni della settimana è vietato agli esercenti:
- Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sanzione amministrativa: 280 euro.
- Dalle ore 2.00 alle ore 7.00: la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli privati. Sanzione amministrativa: 280 euro.
Tutti gli esercenti saranno, inoltre, obbligati a esporre all’interno e all’uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con una schema in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dall’ordinanza.