Federdistribuzione: “Per il Ministero i consumatori possono utilizzare i sacchetti ultraleggeri già in loro possesso”
Nella circolare in cui autorizza il sottocosto per i sacchetti ultraleggeri il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato anche la possibilità per i consumatori di utilizzare nei punti di vendita sacchetti ultraleggeri “già in loro possesso” ma ad alcune condizioni
02 January, 2018
Dal 1° gennaio 2018 una normativa nazionale, che recepisce una direttiva europea, obbliga a utilizzare nei punti vendita per l’asporto di prodotti freschi sfusi sacchetti ultraleggeri biodegradabili e compostabili.
Al fine di ridurre l’utilizzo di sacchetti e di aumentare la consapevolezza del consumatore nei confronti dei temi ambientali la norma prevede che questi nuovi sacchetti ultraleggeri debbano essere fatti pagare.
Federdistribuzione condivide l’impostazione complessiva della norma nazionale, volta a ridurre gli impatti sull’ambiente dell’utilizzo dei sacchetti di plastica puntando anche su una crescente sensibilità dei consumatori nei confronti dei temi ambientali.
Le sue imprese associate, nel rispetto delle scelte di ciascuna azienda, si stanno muovendo per minimizzare l’impatto economico della nuova norma sui clienti, anche alla luce di una circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico che autorizza, in questo caso, la pratica del sottocosto.
Un aspetto legato alla nuova norma riguarda la possibilità da parte del consumatore di utilizzare propri sacchetti in luogo di quelli disponibili nei punti vendita.
Sul tema è intervenuto il Ministero dell’Ambiente che ha precisato che la vigente disciplina ambientale non prevede il riutilizzo delle borse ultraleggere. Anche per un coordinamento con le norme igienico sanitarie, si dovrebbe quindi consentire solo l’utilizzo di borse ultraleggere che siano integre e conformi, al pari di quelle distribuite nei punti vendita.
Poiché il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare in cui autorizza il sottocosto, ha affermato anche la possibilità per i consumatori di utilizzare nei punti di vendita sacchetti ultraleggeri “già in loro possesso”, unendo i pronunciamenti da parte dei due Ministeri risulterebbe, in linea teorica, possibile quest’ultima pratica solo alle seguenti condizioni:
- utilizzo di sacchetti nuovi e integri;
- utilizzo di sacchetti conformi a quanto indicato dalla normativa ambientale e igienico sanitaria;
- utilizzo di sacchetti idonei al contatto con gli alimenti;
- utilizzo di sacchetti con lo stesso peso dei sacchetti ultraleggeri distribuiti nei negozi dal 1° gennaio 2018, stante l'impossibilità di ritarare le bilance di volta in volta in base al diverso imballaggio del consumatore.
Una diversa interpretazione rispetto a quella sopra indicata non sarebbe allineata con la normativa ambientale e con le finalità ispiratrici della stessa e renderebbe di fatto impraticabile l'attività di vendita (per l’impossibilità di fare una ritaratura continua delle bilance).
Fonte: Federdistribuzione