Rifiuti e multe condominiali: due tribunali, due decisioni diverse. La parola agli esperti
Due condomini, uno a Milano l’altro a Torino, impugnano l’ordinanza comunale che sanziona l’errata separazione delle frazioni destinate alla raccolta differenziata e il Tribunale decide: a Milano dovranno pagare la sanzione mentre a Torino si annulla l'ingiunzione di pagamento
08 June, 2018
di Tiziana Giacalone
Due condomini, uno a Milano l’altro a Torino, impugnano l’ordinanza comunale che sanziona l’errata separazione delle frazioni destinate alla raccolta differenziata e il Tribunale decide: a Milano dovranno pagare la sanzione mentre a Torino si annulla l’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Ne abbiamo parlato con due esperti.
Per l’avv. Umberto Fantigrossi, amministrativista, componente la Commissione Ambiente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, bisogna chiedersi in che modo è stato svolto il servizio di raccolta negli edifici condominiali. “Consideriamo che i singoli condomini conferiscono i rifiuti al Condominio, il quale, a sua volta, li conferisce unitariamente al Gestore comunale. Nel caso in cui non si rispettassero le regole del conferimento, la sanzione mi pare debba essere correttamente applicata al Condominio che è il soggetto (unitario) che utilizza il servizio. Pertanto nel caso specifico non si tratta di una sanzione comminata “per fatto del terzo” in applicazione del principio di solidarietà, di cui all’art. 6 della legge 689/81, ma di una sanzione applicata alla condotta posta in essere direttamente dal Condominio (che è del resto nella maggioranza dei casi proprietario dei cassonetti)."
Infatti per il Tribunale di Milano la sanzione sarebbe stata “irrogata al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6, legge 689/1981”. Mentre il Tribunale di Torino esclude l’esistenza di una posizione di garanzia.
Il Condominio ha personalità giuridica autonoma?
“A mio avviso - dice Fantigrossi - neppure rileva la questione della mancanza di autonoma personalità giuridica del Condominio, in quanto per essere destinatario di un’obbligazione verso l’amministrazione è sufficiente la sua natura di “ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti"."
Ed è proprio il principio di personalità e soggettività delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 3 della L. n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) che secondo il Tribunale di Torino non sarebbe stato rispettato dal regolamento comunale di Rivoli che all’art. 51 prevede una sanzione amministrativa - da 50 a 300 euro - da applicare in caso di errata separazione delle frazioni da avviare alla raccolta differenziata. L’ultimo comma dell’articolo 51 dispone che nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, la sanzione debba essere elevata nei confronti del responsabile condominiale, come rappresentante dell’intero Condominio.
Marco Dal Toso, dell’avvocatura comunale di Milano, ritiene che “l’orientamento dei giudici torinesi potrebbe essere superato e contestato facendo riferimento all’interesse pubblico perseguito dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'approvazione della norma regolamentare sulla gestione dei rifiuti. Tra l’altro la norma del regolamento comunale non è stata annullata dal Giudice amministrativo. Ad ogni modo occorre valutare sempre il caso concreto e nell'ipotesi in cui non sia rintracciabile l'autore della violazione la P.A deve accertare se la raccolta differenziata sia stata eseguita correttamente (contenitori dei rifiuti siti nei pressi del Condominio con abbandono illecito di rifiuti da persone fisiche non identificabili, per esempio)."
Quali potrebbero essere le possibili ricadute sulla gestione della raccolta differenziata all’interno dei condomini?
"Da un lato c’è un Tribunale, quello di Milano, che considera il Condominio "ente privo di personalità giuridica " e in quanto tale "obbligato in solido con l'autore della violazione ". Dall’altro c’è la sentenza torinese che esclude una posizione di garanzia in capo al Condominio che " è mero ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti". E del resto sia la giurisprudenza sia la dottrina sono ancora divise sulla natura giuridica del Condominio. A questo punto l'Avvocatura di Rivoli potrebbe proporre appello per una questione che oggettivamente crea un precedente pericoloso per tutte le Amministrazioni comunali del paese.”