Decreto 8 marzo e zone rosse: la mobilità di persone e merci ai tempi del Coronavirus
Una circolare del Dipartimento della Protezione civile fornisce alcune interpretazioni sui contenuti del decreto del Governo dell'8 marzo che ha introdotto limitazioni molto restrittive per contenere la diffusione del virus in Lombardia e in altre 14 province
09 March, 2020
Una circolare del Dipartimento della Protezione civile fornisce alcune interpretazioni sui contenuti del decreto del Governo dell'8 marzo che ha introdotto limitazioni molto restrittive per contenere la diffusione del virus in Lombardia e in altre 14 province dove i contagi sono maggiori. Salvo diverse disposizioni, il nuovo Dpcm è valido fino al 3 aprile 2020.
Le principali misure per le zone rosse introdotte dal decreto: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, TRANNE quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza; consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione; gli spostamenti dovranno essere giustificati alle forze dell'ordine presenti ai varchi o di pattuglia sul territorio; chi accusa sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante; chi si trova in quarantena ha il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.
Inoltre: sospende i servizi per l’infanzia e l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi di approntare, se possibile, la didattica a distanza; vieta qualsiasi manifestazione sportiva con pubblico, consente gli allenamenti e le gare a “porte chiuse”, sospende tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, chiude cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; sospende le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi; limita la visita ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo; consente l’attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori; chiude nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all’interno dei centri commerciali; dispone che nei giorni feriali le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari rimangano aperti garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consente l'apertura dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli; dispone che i dipendenti pubblici e privati ricorrano al congedo ordinario o alle ferie, oppure siano autorizzati al "lavoro agile".
Il compito di far rispettare i contenuti del decreto spetta ai prefetti, che possono avvalersi delle forze di polizia e del supporto dei Vigili del fuoco e dell'esercito. Il mancato rispetto delle disposizioni può essere punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, che sancisce l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro,
Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato un’ordinanza che specifica alcuni punti contenuti nel Dpcm dell’8 marzo 2020. In particolare, per quanto riguarda la mobilità, l’ordinanza dispone:
Le restrizioni alla mobilità previste nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 8 marzo si applicano alle sole persone fisiche. Sono da considerarsi esclusi dalla misura il transito e il trasporto merci, e tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Non sono vietati, alle persone fisiche, gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
Consulta il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 8 marzo 2020
Leggi la pagina dedicata al Dpcm dell'8 marzo sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
A questo link è possibile consultare il testo integrale dell’ordinanza n. 646 della Presidenza del Consiglio dei Ministri