Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 19 novembre 2006
14 November, 2006
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2006 mecc. n.2006-08010/110 avente per oggetto:"Limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici nella "ZTL Ambientale" - Modifica della deliberazione della Giunta Comunale del 7.12.2004 mecc. n. 2004 11 479/110;
Vista l'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31/10/2006 che, in attuazione delle DGR 66-3859 del 18 settembre 2006 e 57-4131 del 23 ottobre 2006, vieta la circolazione dinamica, su tutto il territorio della Città, dei veicoli "non ecologici" in alcune ore del giorno;
Vista l'ordinanza dirigenziale n. 4596, prot. 617 del 06.11.06 che, in attuazione alla sopraccitata delberazione della Giunta Comunale del 31.10.06, vieta la circolazione dinamica, nella "ZTL Ambientale", dei veicoli "non ecologici" in alcune ore del giorno;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 07.11.2006, mecc. n. 2006 08221/021 recante l'oggetto: "Domenica ecologica 19 novembre 2006. Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare. Approvazione";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
Il giorno 19 novembre 2006
L'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, corso Bolzano carreggiata OVEST, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 7 novembre 2006:
a. taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
b. veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, dell'ASL e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
c. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
d. veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
e. veicoli a metano e a GPL;
f. veicoli del servizio car sharing;
g. veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata; sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18.
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 7 novembre 2006:
a. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
c. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
d. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
e. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
f. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
g. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
h. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti per battesimi, cresime e comunioni);
i. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
j. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
k. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
l. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune di Torino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione; veicoli utilizzati dal personale addetto all' iniziativa "Atrium Torino", forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
m. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
n. veicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;
o. veicoli della Protezione Civile in uso a personale preposto alla consegna di "pass" per i volontari che presidiano la zona interdetta al traffico veicolare;
p. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
q. incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
r. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
s. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
t. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
u. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco;
v. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
l'orario e il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
· la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.
· di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il dirigente settore esercizio
Luisella Nigra