Lo schema di recepimento della direttiva europea sui rifiuti "dimentica" autocompostaggio e partecipazione
Due "dimenticanze" dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva sui rifiuti: l'autocompostaggio e la partecipazione dei cittadini. Tra le proposte di emendamento di Regioni e Province autonome, la richiesta di inserire la pratica dell'autocompostaggio all'interno dello schema di decreto. La position paper dell’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale con la richiesta di recepimento dell'articolo 31 della direttiva (partecipazione del pubblico)
30 September, 2010
Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno il compito di mettere in vigore, entro il 12 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). In Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 16 aprile 2010, uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva sui rifiuti.
Il 14 settembre 2010 l'Anci ha presentato alla Commissione Ambiente del Senato le sue proposte di emendamento al testo di recepimento, tra cui, la controversa richiesta di “sostituire la soglia del 65% di raccolta differenziata con gli obiettivi di riciclo, riutilizzo e recupero stabiliti dall’Europa”. Non mancano però altre proposte, presentate nei mesi scorsi, per modificare ed integrare lo schema di recepimento. In alcuni casi si tratta di colmare alcune “dimenticanze”, tra queste: l'autocompostaggio e la partecipazione dei cittadini.
Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sui rifiuti non fa riferimento, nemmeno nelle definizioni, alla pratica dell'autocompostaggio. Rimarebbero così incerte le modalità con cui praticare il compostaggio domestico e il compostaggio domestico collettivo. Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. In alcuni casi, alcuni enti locali in Italia hanno già avviato progetti per la diffusione della pratica del compostaggio tra i cittadini con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti prodotta. In provincia di Torino, per esempio, il comune di Barone Canavese ha ideato e messo in pratica il sistema noto come "Iso-Barone" adottato ora anche da altri comuni della provincia. Esistono anche vantaggi economici per gli utenti che praticano l'autocompostaggio: a Genova, le famiglie che utilizzano i propri rifiuti organici per la produzione di compostaggio nel proprio giardino o terrazzo di dimensione non inferiore a 15 metri quadrati, possono godere di una riduzione della T.I.A pari a 15 euro nel caso di famiglie di almeno due componenti (10 euro nel caso di un unico componente).
La richiesta di inserire la pratica dell'autocompostaggio all'interno dello schema di decreto è contenuta all'interno delle proposte di emendamento di Regioni e Province autonome approvate nella Conferenza Unificata del 29 luglio 2010 (proposta numero 8): “All’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) dello schema (art. 183, comma 1,) inserire la seguente definizione di autocompostaggio "d bis) Autocompostaggio: produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attuata da utenze domestiche e non domestiche attraverso il compostaggio dei propri scarti organici e l’utilizzo in situ del materiale prodotto”. Questa definizione, potrebbe essere allargata al concetto di compostaggio di comunità, di quartiere, di condominio, come già ordinariamente si pratica nella vicina Francia o nei Paesi nordici come la Svezia, esperienza tra l’altro recentemente richiamata come pratica di successo dall’Assessore della Provincia di Torino, Roberto Ronco (Repubblica Torino del 23 agosto 2010) avendone potuto constatare di persona i benefici in una specifica visita ad inizio maggio.
Oltre all'autocompostaggio, nello schema di decreto manca completamente il recepimento dell'articolo 31 (partecipazione del pubblico) della direttiva europea: “Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile”.
A richiamare da tempo l'attenzione sull'assenza dell'articolo 31 all'interno della schema di recepimento è stata l’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale. Nella sua position paper, trasmessa ufficialmente nello scorso mese di maggio al presidente Berlusconi e ai ministri competenti, in merito al recepimento della direttiva comunitaria sui rifiuti, AICA sottolinea “l’importanza della partecipazione dei cittadini e della comunicazione ambientale nei processi di programmazione e pianificazione della gestione integrata dei rifiuti”. Per garantire la partecipazione AICA propone di stabilire un fondo ad hoc ai diversi livelli di pianificazione (es. Regioni, Province, ATO, Comuni) e di predisporre uno specifico allegato che elenchi i possibili strumenti e strategie di comunicazione ambientale. In allegato è possibile scaricare il documento AICA con le proposte relative all'attuazione della direttiva comunitaria ed in particolare a tutti i passaggi relativi alla comunicazione e alla partecipazione (art. 28,29, allegato IV, ecc.).