Decreto rifiuti, Rete ONU: ora il Governo apra un tavolo con il settore dell’usato
Il 25 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti. Antonio Conti, portavoce della Rete Nazionale degli Operatori dell’Usato: “Il Governo deve aprire un tavolo con gli operatori dell’usato per assicurarsi che i decreti attuativi sul riutilizzo siano veramente applicabili e rispondenti alle dinamiche del settore”
28 December, 2010
Il 25 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Il Decreto introduce le definizioni di riutilizzo e preparazione al riutilizzo e dedica a questa pratica un intero articolo: il 180 bis.
“Con l’entrata in vigore del decreto legislativo si apre una nuova fase per il settore dell’usato in Italia, e inizia un percorso che speriamo possa condurre al pieno riconoscimento del valore ambientale, sociale, economico e culturale del settore”, ad augurarselo è Antonio Conti, portavoce della Rete ONU - Rete Nazionale degli Operatori dell’Usato, l’organizzazione che rappresenta già 4000 operatori dei mercati storici e delle pulci, della strada e delle fiere, di tutta Italia.
“C'è una grande economia popolare che pratica lo scambio di oggetti usati che si aspetta ora di avere strumenti per esercitare al meglio la propria attività, che vuole essere potenziata e non limitata nel perseguire quella virtuosa coincidenza tra interesse privato e interesse generale che è il tratto costitutivo del settore dell'usato”, sottolinea Conti.
“Il nuovo decreto” riconosce Conti, “finalmente ascende il riutilizzo a una pratica seria, non solo relegata alle politiche di prevenzione ma applicabile finalmente anche all’interno dei sistemi di raccolta differenziata”.
Secondo Conti “il Governo deve aprire un tavolo con gli operatori dell’usato per assicurarsi che i decreti attuativi sul riutilizzo annunciati dal nuovo Decreto siano veramente applicabili e rispondenti alle dinamiche del settore. Le formule commerciali di distribuzione delle merci usate dovranno essere ben costruite, e gli aspetti logistici dovranno essere progettati per garantire un reale incontro dell’offerta e della domanda intermedie”.
Conti esprime ottimismo: “L’articolo 180 bis è stato scritto dopo il confronto con gli operatori dell’usato, e non ci sono ragioni perché il dialogo si interrompa. Il Ministero dell’Ambiente ha capito con molta chiarezza che il riutilizzo non è una pratica testimoniale ma un settore economico, e che le regole scritte a tavolino non hanno nessuna utilità”.
Articolo 6 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive":
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)
1. Dopo l'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
“Articolo 180-bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali
iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3,
lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione
di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il
riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”