Ecoshopperinsieme: una proposta di autoregolamentazione per uscire dal caos
Claudio Maestrini, Presidente di Kromabatch S.r.l. e rappresentante ufficiale per l'Italia di Oxo-Biodegradable Plastics Association, precedentemente intervistato da Eco dalle Città, presenta sul sito www.ecoshopperinsieme.com una proposta di autoregolamentazione per colmare le carenze giuridiche e normative della Legge. 296/2006” in uno spirito di “leale collaborazione con le istituzioni e di piena osservanza delle regole”
09 March, 2011
Se sui sacchetti il Ministero tace ancora, chi con quei sacchetti ci vive si organizza: il Dott. Claudio Maestrini, Presidente di Kromabatch S.r.l. e rappresentante ufficiale per l'Italia di Oxo-Biodegradable Plastics Association, precedentemente intervistato da Eco dalle Città, ha redatto una proposta che si pone come una sorta di codice comportamentale, un’autoregolamentazione per distributori e produttori di sacchetti, nel tentativo di “colmare le carenze giuridiche e normative della Legge. 296/2006” in uno spirito di “leale collaborazione con le istituzioni e di piena osservanza delle regole”.
La proposta, che può essere sottoscritta attraverso il sito www.ecoshopperinsieme.com, se raccoglierà un numero significativo di adesioni, servirà come documento base attorno al quale costruire “un gruppo di operatori del settore che possa finalmente agire come soggetto unitario ed autorevole” e in un secondo momento potrà essere divulgata validamente sottoscritta “nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni, affinché sia chiaro una volta per tutte che le aziende coinvolte nella produzione e nella vendita dei sacchi in plastica non vogliono imbrogliare nessuno, desiderano rispettare i dettami della legge, ma, d'altro canto, non intendono scomparire nel silenzio, vittime di equivoci e malintesi”.
Di seguito il testo della proposta:
Gli operatori del settore dei sacchi per asporto delle merci in plastica
che di seguito sottoscrivono,
al fine di ottemperare al divieto di cui alla Legge 26-12-2006, n. 296, comma 1130, come modificato dal decreto legge 1-7-2009, n. 78, art. 23, comma 21-novies, convertito, con modificazioni, dalla legge 3-8-2009, n.102 in vigore dal 1-1-2001,
in assenza di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti,
sulla base delle definizioni riportate nel rapporto tecnico europeo CEN/TR 15351[1] e nella direttiva 94/62/CE[2], allegato II,
si impegnano:
a porre in commercio in Italia sacchi in plastica da asporto merci di qualsiasi foggia e dimensione, ESCLUSIVAMENTE realizzati in:
1. plastica proveniente da fonti rinnovabili ("bioplastica") che risulti biodegradabile1,2 e compostabile1,2 sulla base di metodologie scientificamente valide e riconosciute a livello internazionale, preferibilmente secondo quanto riportato nella norma tecnica europea UNI EN 13432[3].
Tali sacchi dovranno, dopo l'utilizzo, essere indirizzati, se possibile, alla raccolta delle frazione umida/organica dei rifiuti, come già stabilito dal legislatore[4];
2. plastica convenzionale (da fonti petrolchimiche o da materiale riciclato) resa biodegradabile1,2 mediante introduzione di opportuni additivi che garantiscano caratteristiche di eco-compatibilità (94/62/CE, art.11) e di atossicità (2002/72/CE e successivi emendamenti fino al 2008/39/CE), che raggiunga un livello di biodegradazione non inferiore al 60% entro tre anni (misurati dall'inizio del processo di degradazione).
Detto livello di biodegradazione dovrà essere determinato sulla base di metodologie scientificamente valide e riconosciute a livello internazionale, preferibilmente secondo le norme tecniche europee EN ISO 17556[5] oppure EN ISO 14855[6].
Tali sacchi dovranno riportare in evidenza la dicitura "Manufatto plastico NON raccomandato per il contenimento della frazione umida/organica nella raccolta differenziata dei rifiuti".
[1]CEN/TR 15351. "Plastica – Guida per le definizioni nel campo dei polimeri e degli oggetti in plastica degradabili e biodegradabili".
[2]Recepita dal decreto legislativo 5-2-1997, n. 22: "Attuazione delle direttive 1/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successivi emendamenti".
[3]EN 13432. "Imballaggi. Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi".
[4] Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, art. 182-ter: "Norme in materia ambientale. Rifiuti organici", come modificato dal decreto legislativo 3-12-2010, n. 205, art. 9.
[5]EN ISO 17556. "Plastica. Determinazione della biodegradabilità aerobica finale nel suolo mediante misura della domanda d'ossigeno in un respirometro, oppure mediante misura dell'anidride carbonica sviluppata".
[6]UNI EN 14855. " Determinazione della biodegradabilità aerobica finale dei materiali plastici in condizioni controllate di compostaggio. Metodo di analisi della anidride carbonica sviluppata".