Pannelli solari su pensiline, pergolati e tettoie: una Circolare Regionale chiarisce tutte le autorizzazioni
Una Circolare della Regione Puglia spiega, caso per caso, le autorizzazioni (Comunicazioni, DIA e VIA) che servono all’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici. Inoltre chiarimenti per: le tettoie, le pensiline, i pergolati, i frangisole, le barriere acustiche, le serre fotovoltaiche e tutte le strutture temporanee
30 March, 2011
Nuove precisazioni giungono per chi fosse interessato a installare un pannello fotovoltaico sul tetto della propria abitazione. Infatti con Delibera della Giunta Regionale (DGR 10 marzo 2011, n. 416) è stata approvata la Circolare n.2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”.
Da un punto di vista giuridico questa circolare si inquadra e si correla a livello nazionale, con il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), e a livello regionale, con il successivo recepimento (Regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia”).
L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Angela Barbanente sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio, ha ritenuto dettare alcune precisazioni viste le numerose tipologie e dimensioni degli impianti FER (Impianti da fonti da Energie Rinnovabili) e il loro crescente positivo utilizzo su edifici e loro pertinenze. Inoltre è stata riscontrata una difficoltà di interpretazione e di applicazione delle norme non solo da parte dei progettisti ma anche all’interno della stessa Regione e di altri Enti ci sono problemi e ritardi dovuti all’interpretazione di alcune norme.
Questi i punti trattati nella circolare:
definizioni;
edifici esistenti;
edifici di nuova costruzione;
serre fotovoltaiche;
integrazione con il Regolamento Regionale 24/2010.
Da evidenziare la nuova definizione di “Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio” che ha escluso da quest’ultimo, le pensiline (si pensi alla copertura dei parcheggi o delle ciclo stazioni per il bike sharing), i pergolati (per terrazze, cortili e giardini), le serre fotovoltaiche stagionali (per le campagne), le tettoie (adiacenti alle abitazioni), i frangisole (a produrre ombra), e le barriere acustiche e tutte le strutture temporanee comunque denominate. Per tutte queste strutture, sono previste le norme più semplicate: bastano semplici comunicazioni per attività ad edilizia libera purchè la potenza installata non superi i 200 kW e gli edifici non rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Occorrerà invece la DIA, la Dichiarazione di Inizio Attività, per tutti quegli impianti con inclinazione diversa da quella della copertura [si pensi agli impianti con pannelli non adiacenti al tetto] e che ricadono nelle maglie legislative del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
In entrambi i casi, spiega la circolare, sia per le attività ad edilizia libera, sia per le DIA, gli interessati dovranno acquisire le autorizzazioni architettoniche e paesaggistiche.
Riguardo alla VIA, alla Valutazione di Impatto Ambientale, rimane ferma la sua richiesta per impianti che vanno oltre la soglia di 1 Mega Watt. Però si riduce a 500 kW, nel caso l’edificio ricada parzialmente in un caso particolare descritto dal Regolamento regionale [ad esempio ricade in una zona naturale protetta]. Al contrario aumenta fino a 3 MW, per favorire l’insediamento di pannelli fotovoltaici in zone industriali dismesse.