Decreto rinnovabili: gli investitori esteri chiedono risarcimenti per 500 milioni di euro
Il comunicato stampa delle aziende straniere del settore fotovoltaico
06 May, 2011
A causa delle modifiche del quadro normativo sull’energia rinnovabile, un gruppo di operatori esteri del fotovoltaico «ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti per un valore stimato di 500 milioni di euro come solo danno emergente, senza contare il lucro cessante». È quanto inoltrato alle commissioni Industria, Ambiente e Attività produttive dai legali dello studio Bonelli Erede Pappalardo, che rappresenta il gruppo di operatori stranieri (Photovoltaic Operators Investors - POI) nel procedimento giudiziale avviato contro lo Stato italiano. Sotto accusa le norme contenute nel Quarto Conto Energia e il Dlgs n. 28/2011 sulle rinnovabili.
Per il gruppo di investitori – che include AES Solar Energy BV, Akuo Energy Sas, Fotowatio Renewable Ventures, Martifer Solar S.A., Siliken S.A. Solarig N-Gage S.A. e Wurth Solar GmbH & co. KG - il decreto firmato oggi dai ministri Prestigiacomo e Romani «rappresenta la conferma di come il quadro normativo sia drasticamente cambiato e si riveli del tutto penalizzate per chi, facendo affidamento sul Terzo Conto Energia, ha intrapreso investimenti da realizzarsi entro il 2011 e il primo trimestre del 2012 sostenendo costi per oltre 500 milioni di euro».
Secondo le aziende, il Trattato sulla Carta dell’Energia di Lisbona è stato infatti disatteso dall’Italia. In particolare il Dlgs n. 28/2011 sulle rinnovabili è stato emanato appena tre mesi dopo l’inizio dell’applicazione del Terzo Conto Energia e ha determinato un sostanziale peggioramento del quadro normativo italiano relativo al comparto. Oggi, con il varo del decreto sugli incentivi del Quarto Conto Energia si peggiora ulteriormente il quadro normativo e di conseguenza il pregiudizio subito dal gruppo di aziende. La distinzione tra piccoli e grandi impianti; l’introduzione di un complesso meccanismo di accesso alle tariffe incentivanti e il decalage degli incentivi rispetto a quanto previsto dal Terzo Conto Energia, si configurano come chiare violazioni degli obblighi previsti dal Trattato firmato a Lisbona nel 1994. “In caso di soccombenza dello Stato italiano – scrivono nella lettera il professor Luca Radicati di Brozolo e l’avvocato Catia Tomasetti – tali importi dovranno essere versati ai ricorrenti dallo Stato stesso e dunque graveranno in ultima analisi sui cittadini che, peraltro, si vedranno anche privati dei benefici che sarebbero derivati dagli investimenti pregiudicati”.
Nel contenzioso internazionale avviato dalle aziende, che negli ultimi anni hanno intrapreso investimenti per circa 1,5 miliardi di euro, è evidenziato come le norme contenute nel Quarto Conto Energia (così come quelle già contenute nel Dlgs n.28/2011) violino gli obblighi nascenti dal trattato di promozione e tutela degli investimenti previsti dall’articolo 10 parte Terza del Trattato sulla Carta dell’Energia, che impone agli Stati contraenti di accordare agli investitori di altri Stati contraenti un trattamento corretto ed equo, proibendo in particolare misure irragionevoli o discriminatorie, e segnatamente che violino il legittimo affidamento. Secondo quanto previsto dal Trattato, terminato il periodo di 90 giorni per un eventuale accordo bonario, i ricorrenti potranno rivolgersi a 3 organismi internazionali: l'Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes); la Camera Arbitrale di Stoccolma; l'Uncitral (Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale).