Ddl sacchetti, trapelano indiscrezioni sulle modifiche che proporranno le Regioni
In attesa della Conferenza Stato-Regioni prevista per il 22 settembre 2011, pubblichaimo una bozza non ufficiale delle osservazioni al disegno di legge approvato il 3 agosto 2011. Fra le richieste che dovrebbero presentare le Regioni, la modifica dello spessore dei sacchetti, il destino delel scorte, la percentuale obbligatoria di plastica riciclata
16 September, 2011
Trapelano le prime indiscrezioni sulle osservazioni delle Regioni allo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011.
Di seguito i punti che dovrebbero essere presentati nella Conferenza Stato Regioni del prossimo 22 settembre.
1) Occorre chiarire che il divieto di commercializzazione deve riferirsi esclusivamente ai sacchi, sacchetti, borse MONOUSO DI PLASTICA: devono essere esclusi dalla norma tutti i sacchi e le borse che comunque sono finalizzate al riuso (sacchi e reti di poliammidi sintetiche -nylon tessuto-, sacchi tessuto non tessuto…)
2) Lo spessore dei sacchi superiore a 400 micron appare eccessivo; lo spessore idoneo per conciliare l’aspetto ambientale e l’aspetto produttivo potrebbe attestarsi tra i 60 e i 100 micron
3) Come devono essere considerati i sacchetti utilizzati per la pesatura della frutta e verdura: sono considerati non da asporto? Ed i sacchi per gli abiti utilizzati dalle tintorie?
4) Si ritiene che i sacchi di plastica di grandi dimensioni es > a 50 litri debbano essere esclusi dall’obbligo del rispetto della norma UNI EN 13432:2002, in quanto per determinate merci sono necessari sacchi di grande capacità ma non necessariamente di grande spessore/ resistenza; in questo caso si andrebbe contro l’obiettivo di riduzione del peso degli imballaggi perseguito negli ultimi anni; inoltre sacchi di dimensioni così grandi non sono al momento prodotti con bioplastiche.
5) Occorre chiarire cosa si intende per commercializzabile: si ritiene che debba essere soggetto alla norma anche se il sacco viene dato gratuitamente
6) Occorre prevedere un regime transitorio per le scorte
7) Occorre prevedere che sul sacco sia indicato il rispetto della norma UNI EN 13432:2002, il riferimento del produttore e/o dell’importatore e che il rispetto della norma suddetta sia certificato
8) Occorre indicare la quantità oltre la quale sia possibile quadruplicare la sanzione: la definizione “ingenti quantità” come definito al comma 3 è troppo generica. E’ opportuno valutare la previsione di una sanzione anche per chi abbandona i sacchetti.
9) E’ opportuno prevedere che per la produzione dei sacchi di plastica esclusi dal rispetto della norma UNI EN 13432:2002, sia previsto l’utilizzo di plastica riciclata, inserendo nel DDL in esame la % minima (es 50%)
10) E’ opportuno prevedere il divieto di plastiche clorurate per la produzione dei sacchi di plastica.