Ddl sacchetti: parere contrario dalle Regioni, ma il Ministero non cambia posizione
Le Regioni chiedono di portare lo spessore limite a una soglia compresa fra i 40 e gli 80 micron e di di introdurre un regime transitorio per l’eliminazione delle scorte di sacchetti biodegradabili ma non conformi alla UNI EN 13:432. Il Ministero resta fermo sulle proprie posizioni
28 September, 2011
Il Parere della Commissione Ambiente nell'ambito della Conferenza Stato Regioni del 15.09.2011
Nell’ambito della riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni tenutasi il 15 settembre 2011, rispetto alle osservazioni delle Regioni il Ministero Ambiente ha mantenuto ferma la sua posizione in merito allo spessore dei sacchi, dichiarando che permettendo la commercializzazione esclusivamente dei sacchi non biodegradabili con lo spessore minimo di 400 micron, (pur essendo a conoscenza che allo stato attuale non sono presenti in commercio sacchi e borse di tale spessore) non si intende vietare solo il monouso, bensì la commercializzazione di tutti i sacchi e le borse di plastica non biodegradabili comprese quelle riutilizzabili che attualmente vengono comunemente usate al posto dello shopper monouso.
Le Regioni non hanno condiviso questa posizione in quanto in questi anni si è lavorato per la riduzione del rifiuto con campagne di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori che in molti casi stanno cambiando le loro abitudini di consumo e di acquisto; vietare le borse riutilizzabili di plastica per spingere il monouso della bioplastica non si ritiene condivisibile.
Spingere sulle bioplastiche ha senso per i sacchetti di volume inferiore ai 40 litri che possono essere correttamente utilizzati per il conferimento dell’organico agli impianti di compostaggio, mentre il loro utilizzo per il conferimento in discarica del rifiuto secco implica l’apporto in discarica di RUB sottoforma di bioplastiche.
Per volumi superiori a 40/50 litri ha senso fare riferimento a materiali anche plastici che sono durevoli: studi di LCA (Life Cycle Assessment) indicano come l’impatto complessivo sull’ambiente sia inversamente proporzionale al numero di riutilizzi. Si sottolinea inoltre come in commercio attualmente non esistano sacchi in bioplastica di grandi dimensioni/grandi spessori (nell’ambito della Conferenza Tecnica è emerso che il Ministero sta facendo delle prove di produzione in proposito).
ll Ministero ha mantenuto ferma la sua posizione anche in merito alla richiesta delle Regioni di introdurre un regime transitorio per l’eliminazione delle scorte di sacchi biodegradabili, ma non rispondenti alle norme UNI EN 13432, e di dare una precisa definizione delle “ingenti quantità” di sacchi non conformi, da cui discende la possibilità di quadruplicare le sanzioni.
Le Regioni ritengono sia doveroso prevedere un regime transitorio e che non sia opportuno decidere caso per caso per l’individuazione delle ingenti quantità ai fini della determinazione della sanzione.
Alla luce di quanto sopra la Commissione, nel condividere le osservazioni formulate sul piano tecnico, all’unanimità, propone in merito l’espressione di un parere negativo.
Pubblichiamo qui di seguito le osservazioni espresse dalle Regioni:
Parere su schema di disegno di legge recante divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci
Dal 1 gennaio 2011 in base alle leggi n. 296/2006 e n. 102/2009 è vietato commercializzare sacchi non biodegradabili; ai fini della individuazione delle norme tecniche sulla biodegradabilità dei sacchetti utilizzabili, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 3 agosto 2011 il disegno di legge in oggetto, il quale prevede che:
o i sacchi da asporto commercializzabili devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla norma UNI EN 13432:2002 del Comitato europeo di normazione;
o sono esclusi dal divieto di utilizzo i sacchi con spessore superiore a 400 micron, finalizzati ad essere utilizzati in modo duraturo;
o che il mancato rispetto della norma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria 2.500 a 25.000 euro;
o le violazioni del divieto siano accertate dagli organi di polizia amministrativa.
Le Regioni nel condividere il contenuto del DDL in esame nella parte che individua come biodegradabile la plastica che rispetta le norme UNI EN 13432, evidenziano che lo stesso DDL presenta una serie di aspetti che si ritiene debbano essere modificati ed integrati, così come di seguito riportato:
1) occorre chiarire che il divieto di commercializzazione deve riferirsi esclusivamente ai sacchi, sacchetti, borse monouso di plastica: devono essere esclusi dalla norma tutti i sacchi e le borse che comunque sono finalizzate al riuso (sacchi e reti di poliammidi sintetiche, nylon tessuto, sacchi tessuto non tessuto…);
2) lo spessore dei sacchi superiori a 400 micron esclusi dal rispetto della legge in questione appare eccessivo; lo spessore idoneo per conciliare l’aspetto ambientale e l’aspetto produttivo potrebbe attestarsi tra i 40 e gli 80 micron;
3) occorre chiarire se i sacchi in plastica utilizzati in particolari esigenze e situazioni - riguardo alle quali i sacchi biodegradabili potrebbero non essere idonei – potranno continuare ad essere utilizzati: a titolo esemplificativo si evidenziano le casistiche riguardanti i sacchi destinati a contenere capi d’abbigliamento ed i sacchi per la pesatura di frutta e verdura riempiti a cura dei consumatori;
4) si ritiene che i sacchi di plastica di grandi dimensioni (ad es. > 50 litri) debbano essere esclusi dall’obbligo del rispetto della norma UNI EN 13432:2002, in quanto per determinate merci sono necessari sacchi di grande capacità ma non necessariamente di grande spessore/resistenza; in questo caso si andrebbe contro l’obiettivo di riduzione del peso degli imballaggi perseguito negli ultimi anni;
5) occorre chiarire cosa si intende per commercializzabile: si ritiene che debba essere soggetto alla norma anche il sacco ceduto gratuitamente;
6) occorre prevedere un regime transitorio per le scorte, indicativamente non inferiore ad un mese;
7) occorre prevedere che sul sacco sia indicato il rispetto della norma UNI EN 13432:2002, il riferimento del produttore e/o dell’importatore e che il rispetto della norma suddetta sia certificato (indicazione dell’Ente di certificazione);
8) occorre indicare la quantità oltre la quale sia possibile quadruplicare la sanzione: la definizione “ingenti quantità” di cui al comma 3 è troppo generica. E’ opportuno valutare la previsione di una sanzione anche per chi abbandona i sacchetti;
9) e’ opportuno prevedere che per la produzione dei sacchi di plastica esclusi dal rispetto della norma UNI EN 13432:2002 sia previsto, compatibilmente alle effettive disponibilità di mercato, l’utilizzo di plastica riciclata, inserendo nel DDL in esame una percentuale minima;
10) e’ opportuno prevedere il divieto di plastiche clorurate per la produzione dei sacchi di plastica;
11) e’ necessario prevedere che sui sacchi (bio e non bio) venga indicato il destino a fine vita.