Rifiuti: tassa o tariffa? "I rimborsi Iva non sono dovuti sulla TARSU"
Crescono le richieste di informazioni per il rimborso dell'Iva sulla Tariffa rifiuti (TIA) dopo la sentenza della Corte di Cassazione. A questo proposito pubblichiamo una nota del Comune di Napoli nella quale si sottolinea che la sentenza riguarda solo i comuni che hanno adottato la TIA e non la TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani)
14 March, 2012
In merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3756 del 10 marzo 2012) che ha confermato la non applicabilità dell’Iva al 10% sulla Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.), l'Assessore alle Finanze del Comune di Napoli Riccardo Realfonzo, ha precisato quanto segue: “La sentenza della Corte di Cassazione emessa qualche giorno fa ha ribadito la non applicabilità dell’Iva al 10% sulla T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale). Va sottolineato, al riguardo, che la sentenza in questione riguarda l'applicabilità dell'IVA sulla Tariffa ed i Comuni che l'hanno adottata. Il Comune di Napoli è ancora in regime di Tassa sulla quale - come anche precisato nell'apposita sezione “Tarsu” del sito istituzionale – ovviamente non applica e non ha mai applicato l'IVA. Pertanto vorrei consigliare a tutti i contribuenti napoletani di non affollare inutilmente gli sportelli del front-office tributario in Corso Arnaldo Lucci per richiedere il rimborso dell'IVA, in quanto si tratta di una richiesta che, nel caso del Comune di Napoli, non ha alcun fondamento”.