"Termovalorizzatori a saturazione del carico termico", lo dice il decreto Sblocca Italia | Il testo dell'articolo 35
La norma dispone di dare priorità “al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico”, che significa che alcuni impianti potranno bruciare fino al 30% in più di immondizia
18 September, 2014
Fra le tante novità del decreto legge "Sblocca Italia", l’articolo 35 introduce tra “le infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” anche i termovalorizzatori. In particolare la norma dispone di dare priorità “al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico”. Tradotto: alcuni impianti potranno bruciare fino al 30% in più di immondizia. Alcune amministrazioni del nord Italia, dove si trovano la maggior parte degli impianti della penisola, mettono le mani avanti e si oppongono a qualsiasi ipotesi di ricevere rifiuti dal sud, mentre diverse voci ambientaliste iniziano a mettere in guardia dal possibile aumento delle emissioni.
Ecco il testo dell'articolo in questione:
Art. 35
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono ad adeguare le
autorizzazioni integrate ambientali.
3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorita' al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita', di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della meta' i termini residui.
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.