Incendi impianti rifiuti, la Campania punta sulla videosorveglianza h24 e sanzioni fino alla revoca delle autorizzazioni
Sorveglianza h24 degli impianti privati e dall’altro si affida all’Arpac il compito di verificare e sanzionare, fino alla revoca delle autorizzazioni, l’efficacia dei sistemi di sorveglianza e prevenzione
07 August, 2018
Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato nella seduta di mercoledì 1 agosto l’emendamento che stabilisce una serie di misure di prevenzione e di monitoraggio dei siti di stoccaggio che ancora nelle settimane scorse hanno registrato incendi con gravi conseguenze a livello ambientale e sanitario oltre a frenare il complesso ciclo dei rifiuti. Si stabilisce tra l’altro, da un lato la sorveglianza h.24 degli impianti privati e dall’altro si affida all’Arpac il compito di verificare e sanzionare, fino alla revoca delle autorizzazioni, l’efficacia dei sistemi di sorveglianza e prevenzione. L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata negli interventi del Presidente Vincenzo De Luca e del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola.
"Con la norma approvata, che prevede l'obbligo di videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24 nelle aziende che effettuano stoccaggio, diamo un segnale netto: chi vuole operare nel settore dei rifiuti deve garantire standard di sicurezza elevatissimi”, ha dichiarato il consigliere Stefano Graziano che ha presentato l’emendamento approvato. “Non possiamo più rischiare – ha aggiunto - che si ripetano disastri come quelli avvenuti a Caivano e San Vitaliano. È giusto dunque che chi non si adegua, si veda revocata l'autorizzazione".
I punti salienti
La Proposta di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)” è costituita da un articolo unico composto da dieci commi. I punti cardine vertono su: riciclo, imballaggi, rifiuti da batterie/componenti elettriche ed elettroniche e, discariche.
Al comma 1 si introduce il riferimento all’economia circolare per i rifiuti, allineandosi con quanto recentemente richiesto dalla Comunità Europea.
Al comma 2 si prevede che i Piani di Ambito e gli atti necessari per l’affidamento del servizio integrato da parte degli EdA, in materia di misure e soglie per la raccolta differenziata, vengono conformati a quanto previsto dal Testo Unico dell’Ambiente, senza alcuna possibilità discrezionale.
Si istituiscono maggiori tutele per la collettività, andando a incidere sulle garanzie finanziarie e la relativa polizza fideiussoria in favore del Presidente della Regione Campania, in caso di danni all’Ambiente, per l’attività svolta negli impianti.
Tali garanzie assicurative possono essere concesse unicamente da compagnie iscritte all’IVASS (Istituto Vigilanza Assicurazioni, presso la Banca d’Italia). Inoltre, entro sessanta giorni la Giunta regionale approverà un Regolamento per meglio graduare i requisiti che dovranno obbligatoriamente possedere le imprese di settore.
Con il comma 4, si vogliono porre dei limiti ben precisi per quegli Enti Locali sprovvisti di strumenti urbanistici programmatori (una fattispecie abbastanza diffusa in Regione Campania). In questi Comuni, è difficile appellarsi a un qualche argine amministrativo - relativamente alla grandezza della struttura - quando viene richiesto e autorizzato un impianto che tratti, anche solo parzialmente, rifiuti speciali. Con questa norma, poniamo dei ‘paletti’, richiamando l’articolo 44 della legge regionale 16/2004, il cui effetto viene esteso anche ai procedimenti non ancora conclusi.
Il comma 5 intende interviene sulla costituzione degli ATO: sarà possibile individuare un Direttore Generale, ricorrendo a elenchi predisposti dalla Giunta, successivi agli avvisi di bando.
Nel comma 6 si inserisce nel Piano d’ambito anche la possibilità di prevedere la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l’ordinato flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato.
Al comma 7, la lettera a) si interviene con una necessaria modifica alla rubrica dell’articolo 35 della L.r. 14/2016, per consentire di inserire nella linea di azione anche i rifiuti abbandonati sul suolo demaniale; non a caso, con la lettera b) al citato articolo viene aggiunto il comma 2, che consentirà di destinare risorse regionali a Enti d’Ambito e Comuni competenti, per istituire servizi di prevenzione e vigilanza, in vista del contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale, oltre che nei siti già utilizzati per lo stoccaggio, utilizzando personale proveniente dai Consorzi Unici di Bacino.
Al comma 8, alla lettera a), nel modificare il comma 1. dell’articolo 39, si autorizza la Regione a vigilare e usare poteri sostitutivi, non soltanto nei confronti del PRGRU, ma anche nell’attuazione della stessa 14/2016 da parte degli ATO, nonché la realizzazione e attuazione dei servizi connessi. La lettera b), predispone la figura del commissario ad acta, individuando i pieni poteri di cui dispone, finanche modifiche statutarie funzionale al superamento di qualsivoglia ‘impasse’.
Il comma 9 ha come obiettivo la continuità di funzionamento del ciclo rifiuti, anche quando una società provinciale dovesse cessare le sue funzioni antecedentemente all’individuazione del nuovo soggetto gestore, viene data la facoltà di indire procedure di affidamento, a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla 14/2016.
Con il comma 10, si vuole dare un deciso impulso nella direzione del completamento del Piano Straordinario, necessario a rimettere ordine rispetto alle sanzioni comunitarie e porre fine alla multa che la Regione paga quotidianamente. Lettera a) previsto potenziamento delle azioni, finanche vigilanza locale, per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Lettera b) maggiore efficienza nella gestione del percolato derivante da impianti pubblici. Lettera c) introdotta bonifica e riqualificazione ambientale dei siti pubblici e destinati ad uso pubblico, compromessi dall’abbandono incontrollato di rifiuti, oltre che i siti già oggetto di stoccaggio.
Cambiano le caratteristiche nell’individuare gli Enti tenuti all’attuazione del Piano Straordinario.
Lettera d) tutti i Comuni campani, con popolazione al di sopra i 10.000 abitanti che non abbiano differenziata al 65%.
Lettera e) i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000, ma che in forma associata raggiungano almeno 15.000 abitanti, con differenziata inferiore al 65%.
Lettera f) Comuni con discariche pubbliche dismesse.
Lettera g) le bonifiche e riqualificazione ambientale sono demandate agli Enti Locali in base al loro territorio”.